Art. 5 
 
                             Ubicazione 
 
  1. Gli impianti di distribuzione di idrogeno per  autotrazione  non
possono sorgere: 
    a)  nella  zona  territoriale  omogenea   totalmente   edificata,
individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma
di fabbricazione, ai sensi dell'art. 2  del  decreto  ministeriale  2
aprile 1968, n. 1444 e, nei comuni sprovvisti dei predetti  strumenti
urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato
a norma dell'art. 17 della legge  6  agosto  1967,  n.  765,  quando,
nell'uno e  nell'altro  caso,  la  densita'  media  dell'edificazione
esistente nel raggio di 200 m dal perimetro degli elementi pericolosi
dell'impianto, come definiti al punto 1.2.3 dell'allegato al presente
decreto, risulti superiore a 3 m³ per m²; 
    b) nelle zone di completamento  e  di  espansione  dell'aggregato
urbano indicato nel piano regolatore  generale  o  nel  programma  di
fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice  di  edificabilita'
superiore a 3 m³ per m²; 
    c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico. 
  2. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non  si  applica  agli
impianti di distribuzione alimentati da condotta che siano dotati  di
capacita' di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm³ di gas;  in
tali impianti non e' consentita la produzione in sito superiore  alla
capacita' di 50 Nm³/h ne'  l'uso  dei  carri  bombolai,  neanche  per
l'alimentazione di emergenza. 
  3. Il divieto di cui al comma 1, lettera c), non  si  applica  agli
impianti di distribuzione alimentati da condotta che siano dotati  di
capacita' di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm³ di gas  nel
caso in cui gli strumenti urbanistici comunali ammettano la  presenza
di distributori di carburanti nelle aree destinate a verde  pubblico;
in tali impianti non e' consentita la produzione  in  sito  superiore
alla capacita' di 50 Nm³/h ne' l'uso dei carri bombolai, neanche  per
l'alimentazione di emergenza. 
  4.  L'attestazione  che  l'area   prescelta   per   l'installazione
dell'impianto non ricada in alcuna delle zone o aree  precedentemente
indicate e' rilasciata dal  competente  ufficio  dell'amministrazione
comunale. 
  5. Qualora dovessero mutare  i  requisiti  urbanistici  di  cui  al
presente  articolo  che  consentivano   l'esercizio   dell'attivita',
vengono  meno  i  requisiti   e   i   presupposti   per   l'esercizio
dell'attivita' ai fini antincendio.