IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
                           di concerto con 
 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
                     del ministero della salute 
 
  Visto l'art.  12,  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'art. 1, comma 382 della legge 11 dicembre  2016,
n. 232 (Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio  2017-2019),  concernente
il Fascicolo sanitario elettronico (FSE); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
settembre 2015,  n.  178,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  11
novembre 2015, n. 263, attuativo del comma 7 del predetto art. 12; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministero della salute del 4 agosto  2017,  attuativo
del citato art. 1, comma 382 della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
concernente i servizi resi disponibili dall'Infrastruttura  nazionale
per l'interoperabilita' fra i FSE (INI); 
  Considerata la necessita' di potenziare i servizi resi  disponibili
dall'INI, al fine di  garantire  l'operativita'  del  FSE  a  livello
nazionale, senza disservizi per l'assistito, in caso di trasferimento
di assistenza di un assistito a fronte di  mancata  operativita'  del
FSE della nuova RdA o SASN; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modificazioni, concernente il Codice in  materia  di  protezione  dei
dati personali, come modificato dal  decreto  legislativo  10  agosto
2018  n.  101,  concernente  «Disposizioni  per  l'adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e  che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale  sulla  protezione
dei dati)»; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso in data 27 settembre 2018  ai  sensi  dell'art.  154,
comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «FSE», il Fascicolo sanitario elettronico, di cui all'art.  12
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come  modificato
dall'art. 1, comma 382 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019); 
    b) «INI», l'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita'  fra
i FSE, istituita ai sensi del comma  15-ter  del  predetto  art.  12,
realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze,  della  quale
lo stesso assume la titolarita' del trattamento dei dati, sulla  base
di quanto previsto dall'art. 22 del presente decreto; 
    c)  «CAD»,  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive  modificazioni,   recante   «Codice   dell'amministrazione
digitale»; 
    d) «Codice privacy», il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.
196, e successive modificazioni; 
    e) «SSN», il Servizio sanitario nazionale, istituito con la legge
23 dicembre 1978, n. 833; 
    f)  «SASN»,  i  Servizi  di  assistenza  sanitaria  al  personale
navigante  (SASN),   di   cui   al decreto   del   Presidente   della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 620; 
    g) «assistito», il soggetto che ricorre all'assistenza  sanitaria
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; 
    h) «assistito  SASN»,  il  soggetto  che  ricorre  all'assistenza
sanitaria  nell'ambito  del  Servizio  assistenza  sanitaria  per  il
personale navigante; 
    i)  «RdA»,  la  regione  o  provincia  autonoma  ovvero  SASN  di
assistenza dell'assistito; 
    j)  «Decreto  4  agosto   2017»,   il   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  della
salute del 4 agosto 2017, attuativo del  citato  art.  1,  comma  382
della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  concernente  i  servizi  resi
disponibili dall'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' fra
i FSE (INI);