IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con IL SEGRETARIO GENERALE del ministero della salute Visto l'art. 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 382 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), concernente il Fascicolo sanitario elettronico (FSE); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2015, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2015, n. 263, attuativo del comma 7 del predetto art. 12; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 4 agosto 2017, attuativo del citato art. 1, comma 382 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente i servizi resi disponibili dall'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' fra i FSE (INI); Considerata la necessita' di potenziare i servizi resi disponibili dall'INI, al fine di garantire l'operativita' del FSE a livello nazionale, senza disservizi per l'assistito, in caso di trasferimento di assistenza di un assistito a fronte di mancata operativita' del FSE della nuova RdA o SASN; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale; Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 27 settembre 2018 ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «FSE», il Fascicolo sanitario elettronico, di cui all'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 382 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019); b) «INI», l'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' fra i FSE, istituita ai sensi del comma 15-ter del predetto art. 12, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, della quale lo stesso assume la titolarita' del trattamento dei dati, sulla base di quanto previsto dall'art. 22 del presente decreto; c) «CAD», il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; d) «Codice privacy», il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni; e) «SSN», il Servizio sanitario nazionale, istituito con la legge 23 dicembre 1978, n. 833; f) «SASN», i Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620; g) «assistito», il soggetto che ricorre all'assistenza sanitaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; h) «assistito SASN», il soggetto che ricorre all'assistenza sanitaria nell'ambito del Servizio assistenza sanitaria per il personale navigante; i) «RdA», la regione o provincia autonoma ovvero SASN di assistenza dell'assistito; j) «Decreto 4 agosto 2017», il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 4 agosto 2017, attuativo del citato art. 1, comma 382 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente i servizi resi disponibili dall'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' fra i FSE (INI);