Art. 2 Modifiche al decreto 4 agosto 2017 1. Al decreto 4 agosto 2017, sono apportate le seguenti modifiche: a. all'art. 3, comma 1, dopo le parole «e. messa a disposizione dei dati del Sistema TS, ai sensi dell'art. 12, comma 15-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221» sono aggiunte le seguenti parole «; f. servizi on-line per l'assistito volti a garantire l'interoperabilita' dei FSE e dei dossier farmaceutici regionali»; b. all'art. 10, e' aggiunto il seguente comma: «2. Al fine di garantire all'assistito continuita' nell'accesso on-line al proprio FSE anche nei casi di trasferimenti di assistenza di cui al presente articolo, tale accesso e' consentito anche tramite il portale www.fascicolosanitario.gov.it attraverso i servizi messi a disposizione da INI, secondo le specifiche tecniche definite dall'Agenzia per l'Italia digitale, in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze;»; c. al titolo dell'art. 11, la rubrica «Indice dei documenti sanitari per assistiti per i quali non risulta associata una RdA oppure SASN» e' sostituita dalla seguente «Indice dei documenti sanitari per assistiti per i quali non risulta associata una RdA oppure SASN ovvero per il caso di trasferimento di assistenza di un assistito, a fronte di mancata operativita' del FSE della nuova RdA o SASN»; d. all'art. 11, e' aggiunto il seguente comma: «2. In caso di trasferimento di assistenza di un assistito di cui all'art. 10, a fronte di mancata operativita' del FSE della nuova RdA o SASN, su richiesta della regione ovvero provincia autonoma ovvero del Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'INI, predispone e gestisce per il tempo strettamente necessario l'indice con i metadati dei documenti sanitari relativi agli assistiti risultanti in ANA. A seguito dell'avvenuta operativita' del FSE della nuova RdA o SASN, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla cancellazione del predetto indice con i metadati dei documenti sanitari relativi agli assistiti.». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 ottobre 2018 Il ragioniere generale dello Stato Franco Il segretario generale Ruocco