Art. 9 
 
Realizzazione di una struttura temporanea  nella  corte  interna  del
  Convento di Santa Chiara nel Comune di Camerino. 
 
  1. A seguito dell'inagibilita', in conseguenza degli eventi sismici
in rassegna, del Convento di  Santa  Chiara  ubicato  nel  Comune  di
Camerino, e' autorizzata l'installazione all'interno del  terreno  di
proprieta' del convento medesimo, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica, di una struttura temporanea  in  legno
per  le   suore   di   clausura   del   predetto   edificio,   giusta
l'autorizzazione paesaggistica n. 589 del 19 luglio 2017  del  Comune
di Camerino e visto il parere favorevole del  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo - Soprintendenza archeologia,
belle arti e paesaggio delle  Marche,  ai  sensi  dell'art.  146  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la deroga agli
articoli 4, 7 e 9 del decreto interministeriale  2  aprile  1968,  n.
1444, all'art. 21 delle Norme  tecniche  di  attuazione  del  vigente
Piano regolatore generale.