Art. 9 Realizzazione di una struttura temporanea nella corte interna del Convento di Santa Chiara nel Comune di Camerino. 1. A seguito dell'inagibilita', in conseguenza degli eventi sismici in rassegna, del Convento di Santa Chiara ubicato nel Comune di Camerino, e' autorizzata l'installazione all'interno del terreno di proprieta' del convento medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una struttura temporanea in legno per le suore di clausura del predetto edificio, giusta l'autorizzazione paesaggistica n. 589 del 19 luglio 2017 del Comune di Camerino e visto il parere favorevole del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la deroga agli articoli 4, 7 e 9 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, all'art. 21 delle Norme tecniche di attuazione del vigente Piano regolatore generale.