Art. 2 Documentazione necessaria per l'accesso al finanziamento 1. Possono accedere alla fase successiva di stipula delle convenzioni con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali, di cui all'art. 1, comma 1, gli enti attuatori degli interventi, dal numero 1 al numero 271, di cui all'elenco allegato. Tali enti presentano, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, una dichiarazione recante: a) l'indicazione precisa del bene/luogo da recuperare ovvero del progetto di interesse culturale e sua ubicazione; b) l'indicazione del proprietario del bene/luogo da recuperare e dell'eventuale titolare di diritti concessori sul bene ovvero del gestore del progetto di interesse culturale; c) l'indicazione del soggetto proponente l'intervento; d) l'indicazione dell'ente pubblico attuatore e del suo rappresentante per l'intervento; e) la dichiarazione da parte dell'ente pubblico attuatore della persistente attualita' e necessita' dell'intervento/progetto segnalato; f) l'indicazione degli eventuali provvedimenti di approvazione o autorizzazione gia' acquisiti. 2. Alla dichiarazione di cui al comma 1 sono allegati: a) il quadro economico di spesa dettagliato e aggiornato che, fermo il limite di importo di finanziamento richiesto nella segnalazione inviata, e' articolato, ove possibile, secondo lo schema di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e reca, altresi', indicazione di eventuali altri finanziamenti; b) il Programma operativo di dettaglio, recante indicazione delle attivita' e delle procedure da espletare per pervenire all'attuazione dell'intervento segnalato; c) il progetto esecutivo; d) la documentazione che accerti la sussistenza della disponibilita' giuridica e fattuale dei beni ai fini della realizzazione dell'intervento; e) la documentazione che dimostri che l'intervento riguarda la tutela e/o la valorizzazione di beni del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 3. Gli enti attuatori che, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Segretario generale 8 marzo 2018, hanno gia' presentato la documentazione richiesta di cui alle lettere a), b), c), d) , e) e f) del comma 1 del presente articolo, nonche' alle lettere a) e b) del comma 2, sono comunque tenuti a presentare, nel termine di cui all'art. 2, comma 1, gli allegati di cui alle lettere c), d), ed e), del comma 2, del presente articolo, e a richiamare la dichiarazione e la documentazione gia' trasmesse. 4. Gli enti attuatori di cui al comma 3, possono proporre modifiche e/o integrazioni alla documentazione gia' presentata ai sensi del decreto del Segretario generale 8 marzo 2018, entro il termine di cui al comma 1, del presente decreto. Le modifiche e/o integrazioni non devono comunque inficiare la coerenza con l'intervento/progetto originariamente segnalato e selezionato. 5. La documentazione e' trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo, progettobellezza@pec.governo.it, conformemente alle norme del Codice dell'amministrazione digitale, entro il termine di cui al comma 1, del presente decreto. Gli enti attuatori che hanno trasmesso la documentazione successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 1 non possono accedere alla fase successiva di stipula delle convenzioni con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali. 6. L'istruttoria ai fini della individuazione degli interventi destinatari del finanziamento e' svolta dalla Commissione che provvede alla verifica della sussistenza e della conformita' della documentazione trasmessa, nonche' la coerenza della stessa con l'intervento/progetto originariamente segnalato e selezionato. 7. La documentazione viene esaminata dalla Commissione seguendo l'ordine di presentazione da parte degli enti attuatori. L'esame della Commissione ha ad oggetto la verifica della completezza della documentazione trasmessa, della coerenza con il progetto «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», secondo quanto previsto dalla delibera CIPE del 1° maggio 2016, e della conformita' alle disposizioni del presente decreto. 8. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 7, il Presidente della Commissione ne da' comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del Segretario generale, ai fini dell'adozione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di accesso alla successiva fase di stipula delle convenzioni con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali. 9. La Commissione, qualora, all'esito della verifica di cui al comma 7, riscontri che la documentazione e' incompleta, incoerente o non conforme determina l'esclusione dell'ente attuatore dall'accesso alla fase successiva della stipula delle convenzioni con il Ministero dei beni e della attivita' culturali. Le eventuali somme residue non erogate, rese disponibili da una o piu' esclusioni dall'accesso alla fase successiva di stipula delle convenzioni con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali, sono destinate, nei limiti della capienza finanziaria, agli ulteriori interventi di cui all'elenco allegato, nell'ordine ivi indicato. 10. La Commissione provvede all'esame della documentazione relativa agli ulteriori interventi di cui al comma 9, al fine del loro accesso alla fase successiva della stipula delle convenzioni con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali. A tal fine invita gli enti attuatori a trasmettere la documentazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro il termine di sei mesi dalla richiesta. In tale ipotesi si applicano i commi 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 27 settembre 2018 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri: Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1973