Art. 2
Documentazione necessaria
per l'accesso al finanziamento
1. Possono accedere alla fase successiva di stipula delle
convenzioni con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali, di
cui all'art. 1, comma 1, gli enti attuatori degli interventi, dal
numero 1 al numero 271, di cui all'elenco allegato. Tali enti
presentano, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto, una dichiarazione recante:
a) l'indicazione precisa del bene/luogo da recuperare ovvero del
progetto di interesse culturale e sua ubicazione;
b) l'indicazione del proprietario del bene/luogo da recuperare e
dell'eventuale titolare di diritti concessori sul bene ovvero del
gestore del progetto di interesse culturale;
c) l'indicazione del soggetto proponente l'intervento;
d) l'indicazione dell'ente pubblico attuatore e del suo
rappresentante per l'intervento;
e) la dichiarazione da parte dell'ente pubblico attuatore della
persistente attualita' e necessita' dell'intervento/progetto
segnalato;
f) l'indicazione degli eventuali provvedimenti di approvazione o
autorizzazione gia' acquisiti.
2. Alla dichiarazione di cui al comma 1 sono allegati:
a) il quadro economico di spesa dettagliato e aggiornato che,
fermo il limite di importo di finanziamento richiesto nella
segnalazione inviata, e' articolato, ove possibile, secondo lo schema
di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207 e reca, altresi', indicazione di eventuali altri
finanziamenti;
b) il Programma operativo di dettaglio, recante indicazione delle
attivita' e delle procedure da espletare per pervenire all'attuazione
dell'intervento segnalato;
c) il progetto esecutivo;
d) la documentazione che accerti la sussistenza della
disponibilita' giuridica e fattuale dei beni ai fini della
realizzazione dell'intervento;
e) la documentazione che dimostri che l'intervento riguarda la
tutela e/o la valorizzazione di beni del patrimonio culturale, ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Gli enti attuatori che, ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Segretario generale 8 marzo 2018, hanno gia' presentato la
documentazione richiesta di cui alle lettere a), b), c), d) , e) e f)
del comma 1 del presente articolo, nonche' alle lettere a) e b) del
comma 2, sono comunque tenuti a presentare, nel termine di cui
all'art. 2, comma 1, gli allegati di cui alle lettere c), d), ed e),
del comma 2, del presente articolo, e a richiamare la dichiarazione e
la documentazione gia' trasmesse.
4. Gli enti attuatori di cui al comma 3, possono proporre modifiche
e/o integrazioni alla documentazione gia' presentata ai sensi del
decreto del Segretario generale 8 marzo 2018, entro il termine di cui
al comma 1, del presente decreto. Le modifiche e/o integrazioni non
devono comunque inficiare la coerenza con l'intervento/progetto
originariamente segnalato e selezionato.
5. La documentazione e' trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, Segretariato generale, esclusivamente mediante posta
elettronica certificata all'indirizzo,
progettobellezza@pec.governo.it, conformemente alle norme del Codice
dell'amministrazione digitale, entro il termine di cui al comma 1,
del presente decreto. Gli enti attuatori che hanno trasmesso la
documentazione successivamente alla scadenza del termine di cui al
comma 1 non possono accedere alla fase successiva di stipula delle
convenzioni con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali.
6. L'istruttoria ai fini della individuazione degli interventi
destinatari del finanziamento e' svolta dalla Commissione che
provvede alla verifica della sussistenza e della conformita' della
documentazione trasmessa, nonche' la coerenza della stessa con
l'intervento/progetto originariamente segnalato e selezionato.
7. La documentazione viene esaminata dalla Commissione seguendo
l'ordine di presentazione da parte degli enti attuatori. L'esame
della Commissione ha ad oggetto la verifica della completezza della
documentazione trasmessa, della coerenza con il progetto
«Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», secondo quanto
previsto dalla delibera CIPE del 1° maggio 2016, e della conformita'
alle disposizioni del presente decreto.
8. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 7, il
Presidente della Commissione ne da' comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Ufficio del Segretario generale, ai fini
dell'adozione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di accesso alla successiva fase di stipula delle convenzioni
con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali.
9. La Commissione, qualora, all'esito della verifica di cui al
comma 7, riscontri che la documentazione e' incompleta, incoerente o
non conforme determina l'esclusione dell'ente attuatore dall'accesso
alla fase successiva della stipula delle convenzioni con il Ministero
dei beni e della attivita' culturali. Le eventuali somme residue non
erogate, rese disponibili da una o piu' esclusioni dall'accesso alla
fase successiva di stipula delle convenzioni con il Ministero dei
beni e delle attivita' culturali, sono destinate, nei limiti della
capienza finanziaria, agli ulteriori interventi di cui all'elenco
allegato, nell'ordine ivi indicato.
10. La Commissione provvede all'esame della documentazione relativa
agli ulteriori interventi di cui al comma 9, al fine del loro accesso
alla fase successiva della stipula delle convenzioni con il Ministero
dei beni e delle attivita' culturali. A tal fine invita gli enti
attuatori a trasmettere la documentazione di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo, entro il termine di sei mesi dalla richiesta. In
tale ipotesi si applicano i commi 5, 6, 7, 8 e 9 del presente
articolo.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 27 settembre 2018
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 1973