Art. 2 
 
 
                      Documentazione necessaria 
                   per l'accesso al finanziamento 
 
  1.  Possono  accedere  alla  fase  successiva  di   stipula   delle
convenzioni con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali, di
cui all'art. 1, comma 1, gli enti  attuatori  degli  interventi,  dal
numero 1 al  numero  271,  di  cui  all'elenco  allegato.  Tali  enti
presentano, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto, una dichiarazione recante: 
    a) l'indicazione precisa del bene/luogo da recuperare ovvero  del
progetto di interesse culturale e sua ubicazione; 
    b) l'indicazione del proprietario del bene/luogo da recuperare  e
dell'eventuale titolare di diritti concessori  sul  bene  ovvero  del
gestore del progetto di interesse culturale; 
    c) l'indicazione del soggetto proponente l'intervento; 
    d)  l'indicazione  dell'ente  pubblico  attuatore   e   del   suo
rappresentante per l'intervento; 
    e) la dichiarazione da parte dell'ente pubblico  attuatore  della
persistente   attualita'   e   necessita'    dell'intervento/progetto
segnalato; 
    f) l'indicazione degli eventuali provvedimenti di approvazione  o
autorizzazione gia' acquisiti. 
  2. Alla dichiarazione di cui al comma 1 sono allegati: 
    a) il quadro economico di spesa  dettagliato  e  aggiornato  che,
fermo  il  limite  di  importo  di  finanziamento   richiesto   nella
segnalazione inviata, e' articolato, ove possibile, secondo lo schema
di cui all'art. 16 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207 e reca, altresi', indicazione di eventuali altri
finanziamenti; 
    b) il Programma operativo di dettaglio, recante indicazione delle
attivita' e delle procedure da espletare per pervenire all'attuazione
dell'intervento segnalato; 
    c) il progetto esecutivo; 
    d)  la  documentazione   che   accerti   la   sussistenza   della
disponibilita'  giuridica  e  fattuale  dei  beni   ai   fini   della
realizzazione dell'intervento; 
    e) la documentazione che dimostri che  l'intervento  riguarda  la
tutela e/o la valorizzazione di beni  del  patrimonio  culturale,  ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  3. Gli enti attuatori che, ai sensi dell'art.  3  del  decreto  del
Segretario  generale  8  marzo  2018,  hanno   gia'   presentato   la
documentazione richiesta di cui alle lettere a), b), c), d) , e) e f)
del comma 1 del presente articolo, nonche' alle lettere a) e  b)  del
comma 2, sono comunque  tenuti  a  presentare,  nel  termine  di  cui
all'art. 2, comma 1, gli allegati di cui alle lettere c), d), ed  e),
del comma 2, del presente articolo, e a richiamare la dichiarazione e
la documentazione gia' trasmesse. 
  4. Gli enti attuatori di cui al comma 3, possono proporre modifiche
e/o integrazioni alla documentazione gia'  presentata  ai  sensi  del
decreto del Segretario generale 8 marzo 2018, entro il termine di cui
al comma 1, del presente decreto. Le modifiche e/o  integrazioni  non
devono  comunque  inficiare  la  coerenza  con  l'intervento/progetto
originariamente segnalato e selezionato. 
  5. La documentazione e' trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei
ministri,  Segretariato  generale,  esclusivamente   mediante   posta
elettronica                certificata                 all'indirizzo,
progettobellezza@pec.governo.it, conformemente alle norme del  Codice
dell'amministrazione digitale, entro il termine di cui  al  comma  1,
del presente decreto. Gli  enti  attuatori  che  hanno  trasmesso  la
documentazione successivamente alla scadenza del termine  di  cui  al
comma 1 non possono accedere alla fase successiva  di  stipula  delle
convenzioni con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali. 
  6. L'istruttoria ai  fini  della  individuazione  degli  interventi
destinatari  del  finanziamento  e'  svolta  dalla  Commissione   che
provvede alla verifica della sussistenza e  della  conformita'  della
documentazione  trasmessa,  nonche'  la  coerenza  della  stessa  con
l'intervento/progetto originariamente segnalato e selezionato. 
  7. La documentazione viene  esaminata  dalla  Commissione  seguendo
l'ordine di presentazione da  parte  degli  enti  attuatori.  L'esame
della Commissione ha ad oggetto la verifica della  completezza  della
documentazione   trasmessa,   della   coerenza   con   il    progetto
«Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», secondo quanto
previsto dalla delibera CIPE del 1° maggio 2016, e della  conformita'
alle disposizioni del presente decreto. 
  8. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma  7,  il
Presidente della Commissione ne da' comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Ufficio del  Segretario  generale,  ai  fini
dell'adozione di apposito decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di accesso alla successiva fase di stipula delle convenzioni
con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali. 
  9. La Commissione, qualora, all'esito  della  verifica  di  cui  al
comma 7, riscontri che la documentazione e' incompleta, incoerente  o
non conforme determina l'esclusione dell'ente attuatore  dall'accesso
alla fase successiva della stipula delle convenzioni con il Ministero
dei beni e della attivita' culturali. Le eventuali somme residue  non
erogate, rese disponibili da una o piu' esclusioni dall'accesso  alla
fase successiva di stipula delle convenzioni  con  il  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali, sono destinate,  nei  limiti  della
capienza finanziaria, agli ulteriori  interventi  di  cui  all'elenco
allegato, nell'ordine ivi indicato. 
  10. La Commissione provvede all'esame della documentazione relativa
agli ulteriori interventi di cui al comma 9, al fine del loro accesso
alla fase successiva della stipula delle convenzioni con il Ministero
dei beni e delle attivita' culturali. A  tal  fine  invita  gli  enti
attuatori a trasmettere la documentazione di cui ai commi 1 e  2  del
presente articolo, entro il termine di sei mesi dalla  richiesta.  In
tale ipotesi si applicano i commi  5,  6,  7,  8  e  9  del  presente
articolo. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo  per  gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
 
    Roma, 27 settembre 2018 
 
               p. Il Presidente del Consiglio dei ministri: Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2018 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 1973