IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli artt. 14, 16 e 17; Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 23 marzo 2018, in particolare l'art. 1, con la quale ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale, sono assegnati, in coerenza con le priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro del 15 febbraio 2018, n. 1654, nonche' nella direttiva dipartimentale 22 febbraio 2018, prot. n. 738, gli obiettivi riportati nell'allegato A) che costituisce parte integrante della presente direttiva; Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Considerato il regolamento (UE) n. 1615/2018 della Commissione del 22 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (Serie L 270 del 29 ottobre 2018) con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, l'Indicazione Geografica Protetta «Lucanica di Picerno», riferita alla categoria «Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc)»; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta «Lucanica di Picerno», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale: Provvede: alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Lucanica di Picerno», registrata in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 1615/2018 della Commissione del 22 ottobre 2018. I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Lucanica di Picerno», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 31 ottobre 2018 Il dirigente: Polizzi