Art. 3 Risorse finanziarie 1. Le attivita' di cui all'art. 2 sono finanziate con le risorse stanziate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 1027) e dalla delibera CIPE n. 105 del 22 dicembre 2017 (comma 1, lettera c), fermo restando il vincolo di destinazione ai luoghi dell'arte, della cultura e del turismo di cui alla predetta delibera. 2. Le risorse che residuano a seguito degli interventi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sono messe a disposizione delle regioni italiane a favore dei rispettivi comuni, dando priorita' a quelli con popolazione inferiore a 2000 abitanti, mediante procedure di selezione indette da Infratel Italia S.p.A..