Art. 3 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. Le attivita' di cui all'art. 2 sono finanziate  con  le  risorse
stanziate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 1027) e
dalla delibera CIPE n. 105 del 22 dicembre 2017 (comma 1, lettera c),
fermo restando il vincolo di destinazione ai luoghi dell'arte,  della
cultura e del turismo di cui alla predetta delibera. 
  2.  Le  risorse  che  residuano  a  seguito  degli  interventi  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  sono
messe a disposizione delle regioni italiane a favore  dei  rispettivi
comuni, dando priorita' a quelli con  popolazione  inferiore  a  2000
abitanti, mediante procedure di selezione indette da Infratel  Italia
S.p.A..