Art. 10
Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40
del decreto legislativo n. 1/2018
1. I Commissari delegati, avvalendosi delle strutture competenti
delle rispettive regioni, provvedono all'istruttoria per la
liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi
effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile
iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione
dell'emergenza in rassegna entro un limite massimo dai medesimi
individuato all'interno del piano di cui all'art. 1, comma 3. Gli
esiti delle istruttorie sono trasmessi al Dipartimento della
protezione civile che, esperiti i procedimenti di verifica, autorizza
il Commissario delegato a procedere alla liquidazione dei rimborsi
spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 2.
2. Il Dipartimento della protezione civile, relativamente ai
concorsi da esso direttamente attivati nell'ambito delle procedure di
coordinamento nazionale e volti ad assicurare il necessario supporto
alla Regione Veneto, provvede, a valere sugli ordinari stanziamenti
di bilancio, all'istruttoria ed alla liquidazione dei rimborsi
richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle
organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte
nell'elenco centrale e da quelle che hanno operato nell'ambito delle
colonne mobili regionali.