Art. 10 
 
         Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 
                  del decreto legislativo n. 1/2018 
 
  1. I Commissari delegati, avvalendosi  delle  strutture  competenti
delle  rispettive  regioni,   provvedono   all'istruttoria   per   la
liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39  e  40
del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,  per  gli  interventi
effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione  civile
iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in  occasione
dell'emergenza in rassegna  entro  un  limite  massimo  dai  medesimi
individuato all'interno del piano di cui all'art.  1,  comma  3.  Gli
esiti  delle  istruttorie  sono  trasmessi  al   Dipartimento   della
protezione civile che, esperiti i procedimenti di verifica, autorizza
il Commissario delegato a procedere alla  liquidazione  dei  rimborsi
spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 2. 
  2.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile,  relativamente  ai
concorsi da esso direttamente attivati nell'ambito delle procedure di
coordinamento nazionale e volti ad assicurare il necessario  supporto
alla Regione Veneto, provvede, a valere sugli  ordinari  stanziamenti
di  bilancio,  all'istruttoria  ed  alla  liquidazione  dei  rimborsi
richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto  legislativo  2
gennaio  2018,  n.   1,   per   gli   interventi   effettuati   dalle
organizzazioni  di  volontariato  di   protezione   civile   iscritte
nell'elenco centrale e da quelle che hanno operato nell'ambito  delle
colonne mobili regionali.