Art. 11
Materiali litoidi e vegetali
1. Ai materiali litoidi rimossi per interventi diretti a prevenire
situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosita' dei
corsi d'acqua e della viabilita' non si applicano le disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n.
120. Tali ultime disposizioni si applicano esclusivamente ai siti che
al momento degli eventi calamitosi in rassegna erano soggetti a
procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti
pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice
ambientale naturale gia' oggetto di valutazione dalle competenti
Direzioni regionali e dal Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare. I litoidi che insistono in tali siti inquinati
possono essere ceduti ai sensi del comma 2 qualora non presentino
concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne
A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto
legislativo n. 152 del 2006.
2. I materiali litoidi e vegetali, esclusi i tronchi degli alberi
abbattuti, per i quali si applica la disciplina di cui all'art. 12,
rimossi dal Demanio idrico e marittimo per interventi diretti a
prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino
dell'officiosita' dei corsi d'acqua, possono, in deroga all'art. 13
del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti, a
compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai
realizzatori degli interventi stessi, oppure puo' essere prevista la
compensazione, nel rapporto con gli operatori economici, in relazione
ai costi delle attivita' inerenti alla sistemazione dei tronchi
fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da
valutarsi, in relazione ai costi delle attivita' svolte per
l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. La
cessione dei suddetti materiali puo' essere disciplinata anche con
atto di concessione che stabilisca puntualmente i quantitativi di
materiali asportati, la valutazione economica in relazione ai canoni
demaniali e quanto dovuto dal concessionario a titolo di
compensazione, senza oneri a carico delle risorse di cui all'art. 2.
Per i materiali litoidi asportati il RUP assicura al Commissario
delegato la corretta valutazione del valore assunto nonche' dei
quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che
la corretta contabilizzazione dei relativi volumi.
3. I Commissari delegati o i soggetti attuatori dagli stessi
nominati, ove necessario, possono individuare appositi siti di
stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i
materiali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo,
d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalita' per il
loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati.