Art. 12
Rimozione degli alberi abbattuti
1. Gli alberi abbattuti e i materiali vegetali dell'area in cui
insistono gli stessi sono esclusi dal campo di applicazione della
parte IV del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. La
separazione dal materiale di origine antropica da quello vegetale
puo' avvenire anche nei luoghi di trasformazione dello stesso.
2. I Commissari delegati, sulla base delle mappature, ove
disponibili, delle zone colpite provvedono, entro cinque giorni dalla
data di adozione della presente ordinanza, alla individuazione degli
ambiti territoriali di intervento, ove e' necessaria l'immediata
rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali, ai fini
della salvaguardia della pubblica e privata incolumita' e della
eventuale suddivisione in lotti omogenei ai fini dell'affidamento dei
servizi di rimozione del legname caduto. Entro lo stesso termine
provvedono all'individuazione di soggetti attuatori che abbiano
specifica conoscenza del territorio quali i sindaci dei comuni
colpiti, che possono operare anche in forma associata, anche
avvalendosi dei servizi forestali provinciali o regionali ove
presenti. Nelle zone ove non e' necessaria l'immediata rimozione
degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali ai fini della
salvaguardia della pubblica e privata incolumita', il termine di cui
al primo periodo e' di sessanta giorni. I soggetti attuatori possono
inoltre, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 stipulare
accordi ai fini di utilizzare capacita' organizzative e tecniche di
altre amministrazioni pubbliche, conservandone la titolarita' e
l'esercizio funzione. Tali accordi, in deroga al comma 2-bis
dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, possono essere firmati
anche non digitalmente.
3. Gli interventi di rimozione degli alberi abbattuti o ammalorati
e del materiale vegetale presenti nelle aree determinate ai sensi del
comma 2 e ricadenti in Zone speciali di conservazione, Siti di
importanza comunitaria e Zone di protezione speciale ai sensi delle
direttive n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE, in considerazione
dell'urgenza, sono messi in atto in deroga a quanto disposto dalle
misure di conservazione vigenti per tali aree.
4. Al fine di provvedere tempestivamente alla rimozione degli
alberi abbattuti e dei materiali vegetali, in considerazione
dell'urgenza, i Commissari delegati o i Soggetti attuatori possono
affidare tale servizio con le procedure di cui all'art. 163 del
decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali interventi sono inseriti
come prioritari nel piano, possono essere eseguiti anche prima
dell'adozione del piano medesimo e i relativi contratti sono conclusi
entro dieci giorni dalla data di individuazione degli ambiti
territoriali di intervento e devono prevedere il completamento delle
prestazioni entro quaranta giorni dalla stipula del contratto. Tale
termine e' prorogabile, con atto motivato del Commissario delegato,
per cause di forza maggiore e per impossibilita' dovuta al
cambiamento delle condizioni climatiche tali da non consentire
l'esecuzione delle prestazioni. I contratti possono altresi'
prevedere la possibilita', ai sensi dell'art. 89 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 per qualunque operatore economico, singolo
o in raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al possesso
dei requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara,
facendo affidamento sulle capacita' di altri soggetti
indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi.
5. I rifiuti costituiti da lastre o materiale da coibentazione
contenenti amianto (eternit) e i materiali nei quali si rinvenga,
anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto, non
possono essere movimentati ma perimetrati adeguatamente e rimossi, da
ditta specializzata, secondo le modalita' previste dal decreto del
Ministro della sanita' del 6 settembre 1994.
6. I Commissari delegati ovvero i Soggetti attuatori possono
posizionare il legname, in apposite aree di deposito, idonee anche
dal punto di vista della sicurezza della collocazione, ubicate
possibilmente in prossimita' del sito ove e' stato rinvenuto il
materiale. Della costituzione del suddetto deposito e' data
comunicazione al comune territorialmente competente o altro soggetto
ordinariamente competente.
7. Qualora sia necessario per prevenire situazioni di pericolo per
la pubblica incolumita', per la salute pubblica, per la difesa
fitosanitaria da infestazioni parassitarie e per il ripristino della
viabilita' forestale e realizzazione di tratti di viabilita'
forestale integrativa, i Commissari delegati, previa informativa ai
proprietari dei terreni o ai conduttori a qualsiasi titolo, ove
individuabili, anche mediante affissione almeno tre giorni prima
dell'intervento, di avvisi alla Casa comunale, possono intervenire
per la rimozione degli alberi abbattuti.
8. I Commissari delegati sulla base della mappatura e dei lotti
individuati secondo le modalita' di cui al comma 1 sono autorizzati,
sulla base di provvedimento motivato, ad applicare le seguenti
procedure:
a) per la rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali
che si trovino in lotti ove insistono zone urbanizzate caratterizzate
da presenza di infrastrutture anche distrutte o danneggiate, alvei di
fiumi, laghi o corsi d'acqua possono, anche in deroga all'art. 13 del
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, prevedere la loro
cessione a compensazione degli oneri di trasporto e di opere
idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi nelle zone montane
o pedemontane, oppure puo' essere prevista la compensazione, nel
rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attivita'
inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del
materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai
costi delle attivita' svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base
dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali asportati il RUP
assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore
assunto nonche' dei quantitativi e della tipologia del materiale da
asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi
volumi;
b) per la rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali
che si trovino in lotti in zona boschiva caratterizzata dalla
presenza di tronchi d'albero che, per le loro qualita' e
caratteristiche dello stato in cui si trovano possono essere
utilizzabili ai fini commerciali o industriali, il RUP con
provvedimento motivato puo' stabilire un prezzo a seconda della
qualita' del legno e dell'offerta anche a forfait. In tal caso il
corrispettivo e' finalizzato alla esecuzione dei successivi
interventi di rimboschimento. In alternativa puo' essere concordato
con il prestatore d'opera la diretta esecuzione, anche attraverso
soggetti dal medesimo incaricati purche' dotati dei requisiti tecnici
richiesti, di lavori di ripristino o di rimboschimento del lotto da
cui sono prelevati i tronchi abbattuti per un controvalore
proporzionale a quello del legname ricavato.
9. Nel caso in cui tale materiale vegetale provenga dal demanio
idrico e marittimo, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12
luglio 1993, n. 275 non e' dovuto alcun canone.
10. I Commissari delegati ovvero i Soggetti attuatori, possono
applicare le deroghe di cui all'art. 4 alle seguenti attivita':
a) operazioni di messa in sicurezza, taglio ed esbosco, effettuate
nelle aree interessate dagli schianti, con le dotazioni strumentali e
tecnologiche offerte dallo stato dell'arte anche nei confronti di
piante spezzate, pericolanti o palesemente compromesse;
b) ripristino, straordinaria manutenzione o adeguamento ovvero
realizzazione della viabilita' forestale e di cantiere funzionale
all'accesso e alla penetrazione nelle aree interessate degli
operatori boschivi e delle macchine forestali (camion, trattori,
harvester, forwarder, etc.) necessari alla effettuazione delle
operazioni di taglio, esbosco e trasporto all'imposto;
c) allestimento di linee aeree temporanee di esbosco in tutte le
varie tipologie offerte dallo stato dell'arte ferme restando le
segnalazioni agli operatori del servizio aereo;
d) realizzazione di piazzali di imposto dei cantieri forestali e di
prima assortimentazione dei lotti di materiale esboscato (luoghi di
separazione del troncame dalla ramaglia ed eventualmente dalle
ceppaie con apparato radicale incluso);
e) realizzazione di piazzali di prima lavorazione dei lotti legnosi
(scortecciatura, depezzatura, cippatura, etc.), di deposito e di
stoccaggio - anche di lungo periodo - del materiale legnoso lavorato,
ivi compresa la eventuale realizzazione delle relative strutture
temporanee di sommario ricovero e copertura, individuati dal
Commissario delegato o dai Soggetti attuatori che daranno
comunicazione ai comuni interessati. Tali depositi possono essere
anche dotati di impianti di irrigazione al fine di evitare attacchi
parassitari da parte di parassiti forestali su superfici idonee
indipendentemente dalla destinazione colturale ed in deroga alle
norme urbanistiche, ambientali e sui rifiuti. E' altresi' ammesso il
ricorso anche a specifici sacchi che consentono di mantenere
sottovuoto il legname di qualita';
f) lavori preparatori, manutentori, di ripristino e recupero
nonche' opere provvisionali utili e necessarie allo svolgimento in
sicurezza dei vari profili di operativita' ricompresi nei punti
precedenti.
11. La rimozione degli alberi nei boschi privati puo' essere
affidata ai proprietari dei medesimi a fronte dell'assunzione
dell'obbligo di garantire i tempi di urgenza indicati al comma 4 al
fine di contemperare le esigenze dei privati con il superiore
interesse pubblico di pulizia e ripristino. In caso di inosservanza
dei termini di cui al medesimo comma 4, i Commissari delegati
provvedono in via sostituiva ed ai proprietari non spetta alcun
riconoscimento economico.
12. Limitatamente alla Provincia autonoma di Bolzano trovano
applicazione le misure previste dal programma di sviluppo rurale
2014-2020 o quelle provinciali.