Art. 12 
 
                  Rimozione degli alberi abbattuti 
 
  1. Gli alberi abbattuti e i materiali  vegetali  dell'area  in  cui
insistono gli stessi sono esclusi dal  campo  di  applicazione  della
parte IV del  medesimo  decreto  legislativo  n.  152  del  2006.  La
separazione dal materiale di origine  antropica  da  quello  vegetale
puo' avvenire anche nei luoghi di trasformazione dello stesso. 
  2.  I  Commissari  delegati,  sulla  base  delle   mappature,   ove
disponibili, delle zone colpite provvedono, entro cinque giorni dalla
data di adozione della presente ordinanza, alla individuazione  degli
ambiti territoriali di  intervento,  ove  e'  necessaria  l'immediata
rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali  vegetali,  ai  fini
della salvaguardia della  pubblica  e  privata  incolumita'  e  della
eventuale suddivisione in lotti omogenei ai fini dell'affidamento dei
servizi di rimozione del legname  caduto.  Entro  lo  stesso  termine
provvedono  all'individuazione  di  soggetti  attuatori  che  abbiano
specifica conoscenza  del  territorio  quali  i  sindaci  dei  comuni
colpiti,  che  possono  operare  anche  in  forma  associata,   anche
avvalendosi  dei  servizi  forestali  provinciali  o  regionali   ove
presenti. Nelle zone ove  non  e'  necessaria  l'immediata  rimozione
degli alberi  abbattuti  e  dei  materiali  vegetali  ai  fini  della
salvaguardia della pubblica e privata incolumita', il termine di  cui
al primo periodo e' di sessanta giorni. I soggetti attuatori  possono
inoltre, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990  stipulare
accordi ai fini di utilizzare capacita' organizzative e  tecniche  di
altre  amministrazioni  pubbliche,  conservandone  la  titolarita'  e
l'esercizio  funzione.  Tali  accordi,  in  deroga  al  comma   2-bis
dell'art. 15 della legge n. 241  del  1990,  possono  essere  firmati
anche non digitalmente. 
  3. Gli interventi di rimozione degli alberi abbattuti o  ammalorati
e del materiale vegetale presenti nelle aree determinate ai sensi del
comma 2 e ricadenti  in  Zone  speciali  di  conservazione,  Siti  di
importanza comunitaria e Zone di protezione speciale ai  sensi  delle
direttive  n.  92/43/CEE   e   n.   79/409/CEE,   in   considerazione
dell'urgenza, sono messi in atto in deroga a  quanto  disposto  dalle
misure di conservazione vigenti per tali aree. 
  4. Al fine  di  provvedere  tempestivamente  alla  rimozione  degli
alberi  abbattuti  e  dei  materiali  vegetali,   in   considerazione
dell'urgenza, i Commissari delegati o i  Soggetti  attuatori  possono
affidare tale servizio con le  procedure  di  cui  all'art.  163  del
decreto legislativo n. 50 del 2016.  Tali  interventi  sono  inseriti
come prioritari  nel  piano,  possono  essere  eseguiti  anche  prima
dell'adozione del piano medesimo e i relativi contratti sono conclusi
entro  dieci  giorni  dalla  data  di  individuazione  degli   ambiti
territoriali di intervento e devono prevedere il completamento  delle
prestazioni entro quaranta giorni dalla stipula del  contratto.  Tale
termine e' prorogabile, con atto motivato del  Commissario  delegato,
per  cause  di  forza  maggiore  e  per  impossibilita'   dovuta   al
cambiamento  delle  condizioni  climatiche  tali  da  non  consentire
l'esecuzione  delle  prestazioni.  I   contratti   possono   altresi'
prevedere  la  possibilita',  ai  sensi  dell'art.  89  del   decreto
legislativo n. 50 del 2016 per qualunque operatore economico, singolo
o in raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al  possesso
dei requisiti necessari per partecipare ad  una  procedura  di  gara,
facendo   affidamento   sulle    capacita'    di    altri    soggetti
indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi. 
  5. I rifiuti costituiti da  lastre  o  materiale  da  coibentazione
contenenti amianto (eternit) e i materiali  nei  quali  si  rinvenga,
anche a seguito di ispezione visiva,  la  presenza  di  amianto,  non
possono essere movimentati ma perimetrati adeguatamente e rimossi, da
ditta specializzata, secondo le modalita' previste  dal  decreto  del
Ministro della sanita' del 6 settembre 1994. 
  6. I  Commissari  delegati  ovvero  i  Soggetti  attuatori  possono
posizionare il legname, in apposite aree di  deposito,  idonee  anche
dal punto  di  vista  della  sicurezza  della  collocazione,  ubicate
possibilmente in prossimita' del  sito  ove  e'  stato  rinvenuto  il
materiale.  Della  costituzione  del  suddetto   deposito   e'   data
comunicazione al comune territorialmente competente o altro  soggetto
ordinariamente competente. 
  7. Qualora sia necessario per prevenire situazioni di pericolo  per
la pubblica incolumita',  per  la  salute  pubblica,  per  la  difesa
fitosanitaria da infestazioni parassitarie e per il ripristino  della
viabilita'  forestale  e  realizzazione  di  tratti   di   viabilita'
forestale integrativa, i Commissari delegati, previa  informativa  ai
proprietari dei terreni o  ai  conduttori  a  qualsiasi  titolo,  ove
individuabili, anche mediante  affissione  almeno  tre  giorni  prima
dell'intervento, di avvisi alla Casa  comunale,  possono  intervenire
per la rimozione degli alberi abbattuti. 
  8. I Commissari delegati sulla base della  mappatura  e  dei  lotti
individuati secondo le modalita' di cui al comma 1 sono  autorizzati,
sulla base  di  provvedimento  motivato,  ad  applicare  le  seguenti
procedure: 
  a) per la rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali
che si trovino in lotti ove insistono zone urbanizzate caratterizzate
da presenza di infrastrutture anche distrutte o danneggiate, alvei di
fiumi, laghi o corsi d'acqua possono, anche in deroga all'art. 13 del
decreto legislativo  12  luglio  1993,  n.  275,  prevedere  la  loro
cessione  a  compensazione  degli  oneri  di  trasporto  e  di  opere
idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi nelle zone montane
o pedemontane, oppure puo'  essere  prevista  la  compensazione,  nel
rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi  delle  attivita'
inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali  con  il  valore  del
materiale estratto riutilizzabile,  da  valutarsi,  in  relazione  ai
costi delle attivita' svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla  base
dei canoni demaniali  vigenti.  Per  i  materiali  asportati  il  RUP
assicura al Commissario delegato la corretta valutazione  del  valore
assunto nonche' dei quantitativi e della tipologia del  materiale  da
asportare, oltre  che  la  corretta  contabilizzazione  dei  relativi
volumi; 
  b) per la rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali
che si  trovino  in  lotti  in  zona  boschiva  caratterizzata  dalla
presenza  di  tronchi  d'albero  che,  per   le   loro   qualita'   e
caratteristiche  dello  stato  in  cui  si  trovano  possono   essere
utilizzabili  ai  fini  commerciali  o  industriali,   il   RUP   con
provvedimento motivato puo'  stabilire  un  prezzo  a  seconda  della
qualita' del legno e dell'offerta anche a forfait.  In  tal  caso  il
corrispettivo  e'  finalizzato   alla   esecuzione   dei   successivi
interventi di rimboschimento. In alternativa puo'  essere  concordato
con il prestatore d'opera la  diretta  esecuzione,  anche  attraverso
soggetti dal medesimo incaricati purche' dotati dei requisiti tecnici
richiesti, di lavori di ripristino o di rimboschimento del  lotto  da
cui  sono  prelevati  i  tronchi  abbattuti   per   un   controvalore
proporzionale a quello del legname ricavato. 
  9. Nel caso in cui tale materiale  vegetale  provenga  dal  demanio
idrico e marittimo, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo  12
luglio 1993, n. 275 non e' dovuto alcun canone. 
  10. I Commissari delegati  ovvero  i  Soggetti  attuatori,  possono
applicare le deroghe di cui all'art. 4 alle seguenti attivita': 
  a) operazioni di messa in sicurezza, taglio ed esbosco,  effettuate
nelle aree interessate dagli schianti, con le dotazioni strumentali e
tecnologiche offerte dallo stato dell'arte  anche  nei  confronti  di
piante spezzate, pericolanti o palesemente compromesse; 
  b) ripristino,  straordinaria  manutenzione  o  adeguamento  ovvero
realizzazione della viabilita' forestale  e  di  cantiere  funzionale
all'accesso  e  alla  penetrazione  nelle  aree   interessate   degli
operatori boschivi e  delle  macchine  forestali  (camion,  trattori,
harvester,  forwarder,  etc.)  necessari  alla  effettuazione   delle
operazioni di taglio, esbosco e trasporto all'imposto; 
  c) allestimento di linee aeree temporanee di esbosco  in  tutte  le
varie tipologie offerte  dallo  stato  dell'arte  ferme  restando  le
segnalazioni agli operatori del servizio aereo; 
  d) realizzazione di piazzali di imposto dei cantieri forestali e di
prima assortimentazione dei lotti di materiale esboscato  (luoghi  di
separazione  del  troncame  dalla  ramaglia  ed  eventualmente  dalle
ceppaie con apparato radicale incluso); 
  e) realizzazione di piazzali di prima lavorazione dei lotti legnosi
(scortecciatura, depezzatura, cippatura,  etc.),  di  deposito  e  di
stoccaggio - anche di lungo periodo - del materiale legnoso lavorato,
ivi compresa la  eventuale  realizzazione  delle  relative  strutture
temporanee  di  sommario  ricovero  e  copertura,   individuati   dal
Commissario  delegato  o   dai   Soggetti   attuatori   che   daranno
comunicazione ai comuni interessati.  Tali  depositi  possono  essere
anche dotati di impianti di irrigazione al fine di  evitare  attacchi
parassitari da parte  di  parassiti  forestali  su  superfici  idonee
indipendentemente dalla destinazione  colturale  ed  in  deroga  alle
norme urbanistiche, ambientali e sui rifiuti. E' altresi' ammesso  il
ricorso  anche  a  specifici  sacchi  che  consentono  di   mantenere
sottovuoto il legname di qualita'; 
  f)  lavori  preparatori,  manutentori,  di  ripristino  e  recupero
nonche' opere provvisionali utili e necessarie  allo  svolgimento  in
sicurezza dei vari  profili  di  operativita'  ricompresi  nei  punti
precedenti. 
  11. La rimozione  degli  alberi  nei  boschi  privati  puo'  essere
affidata  ai  proprietari  dei  medesimi  a  fronte   dell'assunzione
dell'obbligo di garantire i tempi di urgenza indicati al comma  4  al
fine di  contemperare  le  esigenze  dei  privati  con  il  superiore
interesse pubblico di pulizia e ripristino. In caso  di  inosservanza
dei termini di  cui  al  medesimo  comma  4,  i  Commissari  delegati
provvedono in via sostituiva  ed  ai  proprietari  non  spetta  alcun
riconoscimento economico. 
  12.  Limitatamente  alla  Provincia  autonoma  di  Bolzano  trovano
applicazione le misure previste  dal  programma  di  sviluppo  rurale
2014-2020 o quelle provinciali.