Art. 13 
 
                           Spese funerarie 
 
  1. Le spese per le esequie delle vittime  dell'evento  in  premessa
sono poste a carico  delle  gestioni  commissariali  a  valere  sulle
risorse di cui all'art. 2, nel limite di euro  1500,00  per  ciascuna
vittima. 
  2. Per le attivita' di cui al comma 1, i soggetti di  cui  all'art.
1, comma 1  provvedono  ad  espletare  l'istruttoria  sulla  base  di
documentazione giustificativa all'uopo presentata dai  familiari  che
ne faranno richiesta ai comuni di residenza  delle  vittime,  con  le
procedure che i Commissari delegati provvedono ad individuare.