Art. 13
Spese funerarie
1. Le spese per le esequie delle vittime dell'evento in premessa
sono poste a carico delle gestioni commissariali a valere sulle
risorse di cui all'art. 2, nel limite di euro 1500,00 per ciascuna
vittima.
2. Per le attivita' di cui al comma 1, i soggetti di cui all'art.
1, comma 1 provvedono ad espletare l'istruttoria sulla base di
documentazione giustificativa all'uopo presentata dai familiari che
ne faranno richiesta ai comuni di residenza delle vittime, con le
procedure che i Commissari delegati provvedono ad individuare.