Art. 14
Procedure di approvazione dei progetti
1. I Commissari delegati e gli eventuali Soggetti attuatori dai
medesimi individuati, provvedono all'approvazione dei progetti
ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire
entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti e da concludersi
entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di
servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato
sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di
rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua
presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei
soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza
di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita',
le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine
dell'assenso.
2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte
dei Commissari delegati e degli eventuali soggetti attuatori,
costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del
comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione
dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e
dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e urgenza e
indifferibilita' dei relativi lavori.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e
nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere
necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al
comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni
dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si
intendono acquisiti con esito positivo.
4. Per i progetti di interventi e di opere per cui e' prevista
dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto
ambientale regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti
su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in
deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta
giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del
pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni. Nei casi di
motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della
salute e della pubblica incolumita', la decisione - in deroga alla
procedura prevista dall'art. 14-quinques della legge 7 agosto 1990,
n. 241 - e' rimessa: all'ordine del giorno della prima riunione in
programma del Consiglio dei ministri, quando l'amministrazione
dissenziente e' un'amministrazione statale; ai soggetti di cui
all'art. 1, comma 1, che si esprimono entro sette giorni, negli altri
casi.