Art. 15
Disposizioni per le Province autonome
di Trento e di Bolzano
1. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento
e di Bolzano, anche in deroga a quanto previsto dalla presente
ordinanza, le risorse finanziarie di cui all'art. 24, commi 1 e 2,
del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono trasferite, con vincolo di
destinazione, per gli interventi previsti nel piano approvato dal
Capo del Dipartimento della protezione civile al bilancio delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, anche a titolo di rimborso
di spese gia' sostenute, e gestite sulla base dell'ordinamento
provinciale. Le risorse assegnate sono erogate secondo modalita'
concordate tra il Dipartimento della protezione civile e la singola
provincia interessata e rendicontate ai sensi delle leggi provinciali
di contabilita' di cui all'art. 2.
2. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 avviene con
accredito sul conto di tesoreria unica aperto presso la sede
provinciale di Trento e di Bolzano della Banca d'Italia.
3. Gli interventi sono disposti direttamente dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del rispettivo
ordinamento. Le deroghe di cui all'art. 4 riferite ad ambiti non di
competenza provinciale si applicano anche per le attivita' non
inserite nel piano degli interventi di cui all'art. 1 poste in essere
direttamente dalle stesse Province autonome per la realizzazione
delle finalita' della presente ordinanza.
4. In relazione alle peculiarita' dell'ordinamento finanziario
statutario, anche con riguardo alla finanza locale, le Province
autonome di Trento e di Bolzano possono differire i termini per
l'adozione di atti e strumenti a carattere finanziario e di bilancio
dei comuni per il tempo strettamente necessario al fine di
assicurare, sulla base del rispettivo ordinamento, un'efficace
attuazione della presente ordinanza e comunque non oltre il 31 marzo
2019.