Art. 16 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
  1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle
Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  compatibilmente  con  i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 
  2. Nelle Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  i  poteri  dei
Commissari delegati di cui alla presente  ordinanza  sono  esercitati
dai soggetti  competenti  secondo  quanto  previsto  dall'ordinamento
provinciale. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 15 novembre 2018 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli