Art. 16
Norme di salvaguardia
1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle
Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano i poteri dei
Commissari delegati di cui alla presente ordinanza sono esercitati
dai soggetti competenti secondo quanto previsto dall'ordinamento
provinciale.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 15 novembre 2018
Il Capo del Dipartimento: Borrelli