Art. 2
Copertura finanziaria
1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative
d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, cosi' come da
ripartizione disposta con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018, nel limite massimo di euro 53.500.000,00.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente
ordinanza, e' autorizzata l'apertura di apposite contabilita'
speciali intestate ai Commissari delegati.
3. Le regioni, le province e i comuni sono autorizzati a trasferire
sulla contabilita' speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori
risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto
emergenziale in rassegna.
4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle
risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.
5. Alle Province autonome di Trento e Bolzano si applica la
disciplina di cui all'art. 15.