Art. 3
Prime misure economiche
e ricognizione dei fabbisogni ulteriori
1. Ciascun Commissario delegato e Provincia autonoma di Trento e
Bolzano identifica entro trenta giorni dalla pubblicazione della
presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere a) e b),
dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio
2018, necessari per il superamento dell'emergenza, nonche' gli
interventi piu' urgenti di cui al comma 2, lettere c) e d), del
medesimo articolo.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto
previsto al comma 3, ciascun Commissario delegato identifica per
ciascun intervento il comune e la localita', la descrizione tecnica e
la relativa durata nonche' l'indicazione delle singole stime di
costo, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi
calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art.
24, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al
tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle
attivita' economiche e produttive direttamente interessate dagli
eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, i
soggetti di cui all'art. 1, comma 1, ovvero i soggetti attuatori dai
medesimi individuati, definiscono per ciascun comune la stima delle
risorse a tal fine necessarie, sulla base delle indicazioni impartite
dal Dipartimento della protezione civile con successivo provvedimento
e secondo i seguenti criteri e massimali:
a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al
tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione
principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa
degli eventi in rassegna, nella sua integrita' funzionale, nel limite
massimo di euro 5.000,00;
b) per l'immediata ripresa delle attivita' economiche e produttive
sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione
delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro
20.000,00.
4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle
relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24,
comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, i soggetti di cui
all'art. 1, comma 1, provvedono a riconoscere i contributi ai
beneficiari secondo criteri di priorita' e modalita' attuative
fissati con propri provvedimenti. Per le Province autonome di Trento
e Bolzano detti criteri e modalita' attuative sono fissati con
apposite delibere di giunta.
5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella
parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso
di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e),
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire
anticipazioni sulle medesime, nonche' su eventuali future provvidenze
a qualunque titolo previste.