Art. 4
Deroghe
1. Per la realizzazione delle attivita' di cui alla presente
ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i
Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi
individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione,
in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97,
98 e 99;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo
comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41,
42 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis,
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e
successive modifiche ed integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
art. 5;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 7, comma 6,
lettera b), 24, 45 e 53;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter,
29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies,
29-decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-bis,
179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da
239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209,
211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n.
152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento
agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 27, 27-bis, del citato
decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi
previsti;
decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, art. 8;
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,
articoli 3 e 4;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146;
decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380,
articoli 2, 2-bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da
27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,
art. 24;
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, art. 8, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 nel rispetto
dell'art. 5 della direttiva 2008/98 CEE;
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31,
articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11, relativamente alla semplificazione delle
procedure ivi previste;
leggi e disposizioni regionali e provinciali, anche di natura
organizzativa, strettamente connesse alle attivita' previste dalla
presente ordinanza, oltre che dei piani urbanistici comunali, dei
piani e dei progetti di utilizzazione delle aree del demanio
marittimo, dei regolamenti edilizi comunali e dei piani territoriali,
generali e di settore comunque denominati;
disposizioni attuative nazionali e regionali relative ad impegni,
controlli o altri adempimenti, di cui al decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2018
relativo alla Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del
regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di
sviluppo rurale.
2. Per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente
ordinanza, i Commissari delegati ed i soggetti attuatori, possono
avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli
articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la
redazione della perizia giustificativa di cui al comma 6 dell'art.
163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al
comma 7 dell'art. 163 possono essere derogati.
3. I Commissari delegati ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del
Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi
di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai
seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in
assenza della delibera di programmazione;
32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la
semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della
relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la
deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), e' consentita nei limiti di
€ 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 e' riferita alle
tempistiche e modalita' delle comunicazioni ivi previste, da
esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto
emergenziale;
35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi
omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarita', da rinnovare
periodicamente entro il periodo emergenziale;
37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed
autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di
qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi
prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;
40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti
da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto
emergenziale lo richiedono;
60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura
per la scelta del contraente;
63, comma 2, lettera c) relativamente alla possibilita' di
consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa
pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta
del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela
della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui
alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potra' essere
utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la
verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma 6,
lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
95, relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di
aggiudicazione con il prezzo piu' basso anche al di fuori delle
ipotesi previste dalla norma;
97, relativamente alla possibilita' di esercitare la facolta' di
esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse
non e' inferiore a cinque;
31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario,
l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti
appaltanti, ancorche' dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti
pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in
possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e
dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali
derivanti dalle esigenze emergenziali;
24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di
progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso
di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei
requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento
delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle
esigenze emergenziali;
25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e
l'accelerazione della procedura concernente la valutazione
dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della
progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate
e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi,
secondo le modalita' ed entro i limiti stabiliti dalla presente
ordinanza;
105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto
di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore,
effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le
modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n.
50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei
subappaltatori di cui al comma 6;
106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei
documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini
previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.
4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione
dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di
cui all'art. 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a
procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai
sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016,
mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art.
86, ovvero tramite altre idonee modalita' compatibili con la gestione
della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti
responsabili delle procedure.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini
dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi
alle attivita' di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui
all'art. 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 36
e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove
possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque
operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei
requisiti, secondo le modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del
decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono
selezionati all'interno delle white list delle Prefetture.
6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi
di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 1 possono
prevedere penalita' adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto
previsto dall'art. 113-bis del decreto legislativo n. 50/2016 e
lavorazioni su piu' turni giornalieri, nel rispetto delle norme
vigenti in materia di lavoro.
7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture strettamente connesse alle attivita' di cui alla
presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 1 possono verificare
le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n.
50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto,
assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione
emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.
Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di
verifica, il soggetto aggiudicatario e' liquidato ai sensi dell'art.
163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture
eventualmente gia' realizzata.
8. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera
b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le imprese
agricole che hanno subito danni a produzioni, strutture e impianti
produttivi compresi nel piano assicurativo agricolo 2018, ma non
assicurati, possono accedere agli interventi compensativi previsti
dalle pertinenti norme unionali e nazionali del Fondo di solidarieta'
nazionale di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n.
102/2004. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
anche in deroga ai termini stabiliti all'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di
declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui alla presente
ordinanza, entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla
cessazione degli eventi calamitosi di cui in premessa.
9. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti connessi alla
politica agricola comune 2014 - 2020, compresi quelli assunti
volontariamente aderendo alle misure agro-climatico-ambientale di cui
al regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonche' al metodo di produzione
biologica in conformita' al regolamento n. 2007/834/UE del Consiglio
del 28 giugno 2007 ed al regolamento n. 2018/848/UE del Consiglio del
30 maggio 2018, le aziende agricole ricadenti nei territori di cui
alla presente ordinanza mantengono, per l'anno di domanda 2018/2019,
il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento degli
obblighi e degli impegni previsti, ai sensi dell'art. 4 del
regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014.
La dichiarazione dell'autorita' amministrativa competente e'
considerata ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2 del citato regolamento
n. 640/2014.
10. In applicazione dell'art. 47 del reg. CE 1305/2013, ove gli
agricoltori ricadenti nei territori di cui alla presente ordinanza
non abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti
in applicazione delle misure del Programma sviluppo rurale, il
rimborso dell'aiuto ricevuto non e' richiesto.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano
applicazione per le Province autonome di Trento e di Bolzano
limitatamente alle disposizioni richiamate che non rientrano nelle
competenze attribuite dall'ordinamento statutario alle Province
medesime. Con riguardo alle disposizioni che rientrano nelle materie
attribuite dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione alle
finalita' del presente articolo provvedono le Province medesime
secondo quanto previsto dai rispetti ordinamenti.