Art. 5
Contributi autonoma sistemazione
1. I Commissari delegati, anche avvalendosi dei sindaci, sono
autorizzati ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione
principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in
parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti
delle competenti autorita', adottati a seguito dell'evento di cui in
premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito
rispettivamente in euro 400 per i nuclei monofamiliari, in euro 500
per i nuclei familiari composti da due unita', in euro 700 per quelli
composti da tre unita', in euro 800 per quelli composti da quattro
unita', fino ad un massimo di € 900,00 mensili per i nuclei familiari
composti da cinque o piu' unita'. Qualora nel nucleo familiare siano
presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap o
disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e'
concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei
soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 900,00
mensili previsti per il nucleo familiare.
2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a
decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero
dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate
le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia
provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita', e
comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, i
Commissari delegati e le Province autonome di Trento e Bolzano
provvedono a valere sulle risorse di cui all'art. 2.
4. Il contributo di cui al presente articolo e' alternativo alla
fornitura gratuita di alloggi da parte dell'Amministrazione
regionale, provinciale o comunale.