Art. 5 
 
                  Contributi autonoma sistemazione 
 
  1. I Commissari  delegati,  anche  avvalendosi  dei  sindaci,  sono
autorizzati ad  assegnare  ai  nuclei  familiari  la  cui  abitazione
principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in
parte, ovvero sia stata sgomberata  in  esecuzione  di  provvedimenti
delle competenti autorita', adottati a seguito dell'evento di cui  in
premessa,  un  contributo  per  l'autonoma   sistemazione   stabilito
rispettivamente in euro 400 per i nuclei monofamiliari, in  euro  500
per i nuclei familiari composti da due unita', in euro 700 per quelli
composti da tre unita', in euro 800 per quelli  composti  da  quattro
unita', fino ad un massimo di € 900,00 mensili per i nuclei familiari
composti da cinque o piu' unita'. Qualora nel nucleo familiare  siano
presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap o
disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%,  e'
concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno  dei
soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo  di  €  900,00
mensili previsti per il nucleo familiare. 
  2. I benefici  economici  di  cui  al  comma  1,  sono  concessi  a
decorrere  dalla  data  indicata  nel   provvedimento   di   sgombero
dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano  realizzate
le  condizioni  per  il  rientro  nell'abitazione,  ovvero   si   sia
provveduto ad altra sistemazione avente carattere  di  stabilita',  e
comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo,  i
Commissari delegati e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
provvedono a valere sulle risorse di cui all'art. 2. 
  4. Il contributo di cui al presente articolo  e'  alternativo  alla
fornitura  gratuita  di   alloggi   da   parte   dell'Amministrazione
regionale, provinciale o comunale.