Art. 7
Donazioni a favore delle popolazioni colpite
dagli eventi meteorologici
1. Il Dipartimento della protezione civile provvede all'attivazione
di una raccolta fondi attraverso numerazione solidale al fine di
reperire risorse da destinare alle popolazioni colpite dagli eventi
di cui in premessa. Al fine di garantire la piu' ampia trasparenza
sull'uso delle risorse di cui al presente comma, con apposito
provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile e'
istituito un Comitato dei garanti, composto da tre membri di cui uno
nominato dallo stesso Capo del Dipartimento, con funzioni di
presidente, e due dalla Conferenza unificata. Ai membri del Comitato
dei garanti non spettano compensi
2. Ad integrazione delle risorse raccolte attraverso la numerazione
solidale, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a
ricevere risorse finanziarie derivanti da donazioni ed atti di
liberalita' sul conto corrente di tesoreria n. 22330 intestato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per l'eventuale
successivo trasferimento sulle contabilita' speciali istituite ai
sensi dell'art. 2, comma 2. Alle risorse di cui al presente comma si
applicano le disposizioni di cui al comma 1.