Art. 8
Disposizioni per assicurare il presidio
anti-sciacallaggio nei territori interessati
1. Al fine di assicurare il presidio anti-sciacallaggio nel
territorio della Regione Veneto colpito dagli eventi di cui in
premessa, il contingente di personale militare di cui all'articolo
7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ai sensi dell'art.
1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' integrato
di trentasei unita', per la durata di novanta giorni, a decorrere dal
27 ottobre 2018. All'impiego del predetto contingente straordinario
si provvede secondo le disposizioni all'uopo vigenti, nonche' secondo
le direttive dei Prefetti interessati.
2. Agli oneri conseguenti all'integrazione del contingente prevista
dal comma 1, quantificati nel limite massimo di euro 295.000,00, si
provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 2, ed a
tal fine tale somma e' specificamente destinata all'interno del piano
del Commissario delegato - presidente della Regione Veneto, di cui
all'art. 1, comma 4.