Art. 8 
 
               Disposizioni per assicurare il presidio 
            anti-sciacallaggio nei territori interessati 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  il  presidio  anti-sciacallaggio  nel
territorio della Regione  Veneto  colpito  dagli  eventi  di  cui  in
premessa, il contingente di personale militare  di  cui  all'articolo
7-bis del decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ai sensi dell'art.
1, comma 377, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  e'  integrato
di trentasei unita', per la durata di novanta giorni, a decorrere dal
27 ottobre 2018. All'impiego del predetto  contingente  straordinario
si provvede secondo le disposizioni all'uopo vigenti, nonche' secondo
le direttive dei Prefetti interessati. 
  2. Agli oneri conseguenti all'integrazione del contingente prevista
dal comma 1, quantificati nel limite massimo di euro  295.000,00,  si
provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 2,  ed  a
tal fine tale somma e' specificamente destinata all'interno del piano
del Commissario delegato - presidente della Regione  Veneto,  di  cui
all'art. 1, comma 4.