IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio,  dell'8  maggio  2000,
concernente le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione  nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai  prodotti  vegetali  e
contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,  e  successive
modifiche,  relativo  all'attuazione   della   direttiva   2002/89/CE
concernente le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione  e  la
diffusione nella Comunita' di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai
prodotti vegetali; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2015/789  della  Commissione,
del 18 maggio 2015, concernente le misure per impedire l'introduzione
e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.); 
  Visto il decreto  ministeriale  13  febbraio  2018  concernente  le
misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione
di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio  della  Repubblica
italiana; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/927  della  Commissione,
del 27 giugno 2018, che ha modificato la decisione di esecuzione (UE)
2015/789,  ampliando  la  zona  infetta  del  focolaio   di   Xylella
fastidiosa in Regione Puglia; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante  disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'; 
  Ritenuto necessario modificare il decreto ministeriale 13  febbraio
2018 al fine di recepire le disposizioni introdotte  dalla  decisione
di esecuzione (UE) 2018/927; 
  Ritenuto necessario aggiornare alcune  disposizioni  relative  alle
misure di  contenimento  degli  insetti  vettori,  sulla  base  delle
maggiori conoscenze acquisite nella gestione delle aree contaminate; 
  Acquisito  il  parere   favorevole   del   Comitato   fitosanitario
nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
espresso nella seduta del 9 luglio 2018; 
  Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  Autonome  di
Trento e di Bolzano, ai sensi  dell'art.  57,  comma  1  del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214,  nella  seduta  del  6  settembre
2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto ministeriale 13 febbraio 2018  e'  cosi'  di  seguito
modificato: 
    a) nell'art. 7, comma 2, la lettera b) e' soppressa; 
    b) nell'art. 11, il comma 1 e' cosi' modificato: 
      dopo le parole «applica nelle zone»,  la  parola  «infette»  e'
sostituita dalla parola «delimitate»; 
    c) nell'art. 11, il comma 2 e' cosi' modificato: 
      dopo le parole «il mese di», la parola «dicembre» e' sostituita
dalla parola «ottobre»; 
    d) nell'allegato II,  la  parte  A  e'  modificata  conformemente
all'allegato I del presente decreto; 
    e)  nell'allegato  IV,  l'allegato  4  «Misure  fitosanitarie  da
attuare per il contenimento della diffusione  di  Xylella  fastidiosa
subspecie pauca ceppo CoDiRO»  e'  sostituito  dall'allegato  II  del
presente decreto. 
  Il presente decreto sara' inviato all'organo di  controllo  per  la
registrazione ed entrera' in vigore il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 5 ottobre 2018 
 
                                               Il Ministro: Centinaio 

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