IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante  «Attuazione
del testo unico delle  leggi  di  pubblica  sicurezza»  e  successive
modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151,  concernente  il  regolamento  per  la   semplificazione   della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010,  recante
«Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
progettazione, costruzione ed esercizio delle  attivita'  commerciali
con  superficie  superiore  a  400  mq»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 12 agosto 2010; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012,  recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanze
concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla
documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del
decreto del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201
del 29 agosto 2012; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  3  agosto  2015  e
successive modificazioni, recante «Approvazione di norme tecniche  di
prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo  8
marzo 2006,  n.  139»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015; 
  Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui
al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure
tecniche di prevenzione incendi per le attivita' commerciali; 
  Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139; 
  Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva
(UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, che  prevede  una  procedura  di
informazione nel settore  delle  regolamentazioni  tecniche  e  delle
regole relative ai servizi della societa' dell'informazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Nuove norme tecniche di prevenzione 
                incendi per le attivita' commerciali 
 
  1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi  per  le
attivita' commerciali di cui all'allegato 1,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto.