Art. 2
Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle
attivita' commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di
beni, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi,
depositi e spazi comuni coperti di cui all'allegato I del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate
con il numero 69, esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione.
2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle
attivita' di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme
tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro
dell'interno 27 luglio 2010.