Art. 2 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si  possono  applicare  alle
attivita' commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di
beni, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi,
depositi e spazi comuni coperti di cui all'allegato I del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,  ivi  individuate
con il numero 69, esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione. 
  2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si  possono  applicare  alle
attivita' di cui al comma 1  in  alternativa  alle  specifiche  norme
tecniche di prevenzione  incendi  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'interno 27 luglio 2010.