Art. 2 
 
  1. I medicinali inclusi negli  elenchi  di  cui  all'art.  1,  sono
erogabili a totale  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale,  nel
rispetto delle estensioni di indicazioni riportate nei  corrispettivi
elenchi; 
  2. Ai fini della consultazione delle liste  dei  farmaci  a  totale
carico del Servizio sanitario nazionale,  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi  pubblicati  sul  sito
istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it