IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2018, recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018; Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018»; Ravvisata la necessita' di provvedere all'adozione di tutte le iniziative necessarie volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell'emergenza in rassegna; Acquisita l'intesa delle regioni interessate e delle Province autonome di Trento e Bolzano; Dispone: Art. 1 Disposizioni volte a garantire la piena operativita' e partecipazione dei comuni 1. L'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), su richiesta del Dipartimento della protezione civile e su segnalazione dei fabbisogni da parte dei commissari delegati di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 15 novembre 2018, n. 558, coordina la partecipazione dei comuni italiani non direttamente interessati dagli eventi in premessa per le attivita' volte a garantire la continuita' amministrativa negli enti locali e nei territori interessati dagli eventi medesimi. Per tale scopo opera presso la propria sede e/o presso le sedi regionali dell'Associazione o in missione presso i territori colpiti con proprio personale nel limite massimo di sei unita'. Al predetto personale e' riconosciuto il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e debitamente rendicontati relativi agli straordinari e alle indennita' spettanti e di missione, alle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro ANCI, a valere sulle risorse rese disponibili ai commissari delegati, nei limiti di quanto previsto nel piano di cui all'art. 1, comma 3, della citata ordinanza n. 558/2018. 2. I comuni che intervengono a supporto degli enti locali colpiti, al fine di potenziare le strutture impegnate nello svolgimento sia delle attivita' ordinarie, sia delle attivita' straordinarie conseguenti agli eventi di cui in premessa, autorizzano l'impiego del proprio personale temporaneamente, secondo quanto previsto dagli articoli 2103 e 2104 del codice civile, previo accordo anche ai sensi dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004 assumendosi per intero i relativi oneri stipendiali. Il personale dei suddetti comuni che interviene in esito ad apposito accordo rappresenta l'ente ad ogni effetto di legge. Gli oneri per lavoro straordinario, indennita' operativa omnicomprensiva e le spese di trasferta sono a carico delle risorse di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 15 novembre 2018, n. 558, di ciascun commissario delegato nel cui territorio opera il supporto amministrativo, nei limiti di quanto previsto nel piano di cui all'art. 1, comma 3, della medesima ordinanza n. 558/2018. 3. Per le finalita' di cui al comma 2 l'ANCI provvede all'istruttoria degli elementi informativi per il personale degli enti locali direttamente impegnato sul territorio colpito dagli eventi nelle attivita' connesse all'emergenza ai fini della rendicontazione delle spese di trasferta e delle indennita' spettanti. 4. Per l'espletamento delle attivita' tecnico-amministrative per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle aree e degli edifici interessati dagli eventi calamitosi di cui in premessa nonche' di rimozione delle situazioni di pericolo, le regioni e i comuni interessati, che non dispongono di personale tecnico idoneo in misura sufficiente per il tempestivo svolgimento delle suddette attivita', possono provvedervi, per la durata dello stato emergenziale, avvalendosi di tecnici resi disponibili da altre pubbliche amministrazioni che siano in possesso dei necessari requisiti professionali e siano a tale scopo individuati mediante intese tra le regioni, i comuni e le predette pubbliche amministrazioni senza nuovi o maggiori oneri a carico delle risorse di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018. Tali tecnici, nell'ambito dei procedimenti di cui al presente comma, rappresentano l'ente ad ogni effetto di legge. 5. Al fine di agevolare l'organizzazione ed il coordinamento delle attivita' connesse all'emergenza, il personale di polizia locale degli enti locali puo' essere impegnato provvisoriamente nei comuni interessati dagli eventi, per le finalita' di istituto, in deroga all'art. 4, comma 1, lettera c) della legge 7 marzo 1986, n. 65, secondo le disposizioni contenute in un apposito accordo-quadro sottoscritto tra l'ANCI e gli enti locali interessati, fatte salve le comunicazioni ai prefetti competenti. 6. I commissari delegati inseriscono, per quanto di rispettiva competenza, nei piani predisposti ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, le voci di spesa derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2. 7. All'art. 1, comma 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 558 del 15 novembre 2018 le parole: «decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 64» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164».