IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  29
ottobre 2018, recante la dichiarazione dello stato  di  mobilitazione
del  Servizio  nazionale  della  protezione  civile  a  causa   degli
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il  territorio
della Regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre  2018,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi  meteorologici  che
hanno   interessato   il   territorio   delle    Regioni    Calabria,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,  Liguria,  Lombardia,
Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e  delle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano,  colpito  dagli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 558 del 15 novembre 2018 recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici che  hanno  interessato  il  territorio  delle  Regioni
Calabria,  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,  Liguria,
Lombardia, Toscana, Sardegna,  Siciliana,  Veneto  e  delle  Province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  colpito  dagli  eccezionali  eventi
meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018»; 
  Ravvisata la necessita' di  provvedere  all'adozione  di  tutte  le
iniziative  necessarie  volte  a  garantire  la  realizzazione  degli
interventi previsti per il superamento dell'emergenza in rassegna; 
  Acquisita l'intesa  delle  regioni  interessate  e  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni volte a garantire la piena operativita' e partecipazione
                             dei comuni 
 
  1.  L'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani   (ANCI),   su
richiesta del Dipartimento della protezione civile e su  segnalazione
dei fabbisogni da parte dei commissari delegati di  cui  all'art.  1,
comma 1, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile del 15 novembre 2018, n. 558, coordina la  partecipazione  dei
comuni italiani non direttamente interessati dagli eventi in premessa
per le attivita' volte  a  garantire  la  continuita'  amministrativa
negli enti locali e nei territori interessati dagli eventi  medesimi.
Per tale scopo opera presso  la  propria  sede  e/o  presso  le  sedi
regionali dell'Associazione o in missione presso i territori  colpiti
con proprio personale nel limite massimo di sei unita'.  Al  predetto
personale  e'  riconosciuto  il  rimborso  dei  costi  effettivamente
sostenuti e debitamente rendicontati  relativi  agli  straordinari  e
alle indennita' spettanti e di missione, alle spese di viaggio, vitto
e alloggio secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro  ANCI,
a valere sulle risorse rese disponibili ai commissari  delegati,  nei
limiti di quanto previsto nel piano di cui all'art. 1, comma 3, della
citata ordinanza n. 558/2018. 
  2. I comuni che intervengono a supporto degli enti locali  colpiti,
al fine di potenziare le strutture impegnate  nello  svolgimento  sia
delle  attivita'  ordinarie,  sia   delle   attivita'   straordinarie
conseguenti agli eventi di cui in premessa, autorizzano l'impiego del
proprio personale  temporaneamente,  secondo  quanto  previsto  dagli
articoli 2103 e 2104 del codice civile, previo accordo anche ai sensi
dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 22  gennaio
2004  assumendosi  per  intero  i  relativi  oneri  stipendiali.   Il
personale dei suddetti comuni che interviene  in  esito  ad  apposito
accordo rappresenta l'ente ad ogni effetto di legge.  Gli  oneri  per
lavoro straordinario, indennita' operativa omnicomprensiva e le spese
di  trasferta  sono  a  carico  delle  risorse  di  cui  all'art.   2
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile  del
15 novembre 2018, n. 558, di ciascun  commissario  delegato  nel  cui
territorio opera il supporto amministrativo,  nei  limiti  di  quanto
previsto nel piano  di  cui  all'art.  1,  comma  3,  della  medesima
ordinanza n. 558/2018. 
  3.  Per  le  finalita'  di  cui  al   comma   2   l'ANCI   provvede
all'istruttoria degli elementi informativi  per  il  personale  degli
enti locali  direttamente  impegnato  sul  territorio  colpito  dagli
eventi  nelle  attivita'  connesse  all'emergenza   ai   fini   della
rendicontazione  delle  spese  di  trasferta   e   delle   indennita'
spettanti. 
  4. Per l'espletamento delle attivita' tecnico-amministrative per la
realizzazione degli interventi di messa in  sicurezza  delle  aree  e
degli edifici interessati dagli eventi calamitosi di cui in  premessa
nonche' di rimozione delle situazioni di pericolo,  le  regioni  e  i
comuni interessati, che non dispongono di personale tecnico idoneo in
misura sufficiente  per  il  tempestivo  svolgimento  delle  suddette
attivita',  possono  provvedervi,   per   la   durata   dello   stato
emergenziale,  avvalendosi  di  tecnici  resi  disponibili  da  altre
pubbliche  amministrazioni  che  siano  in  possesso  dei   necessari
requisiti professionali e siano a  tale  scopo  individuati  mediante
intese  tra  le  regioni,  i   comuni   e   le   predette   pubbliche
amministrazioni senza nuovi o maggiori oneri a carico  delle  risorse
di cui all'art. 2 dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione  civile  n.  558/2018.  Tali  tecnici,   nell'ambito   dei
procedimenti di cui al presente comma, rappresentano l'ente  ad  ogni
effetto di legge. 
  5. Al fine di agevolare l'organizzazione ed il coordinamento  delle
attivita' connesse all'emergenza,  il  personale  di  polizia  locale
degli enti locali puo' essere impegnato provvisoriamente  nei  comuni
interessati dagli eventi, per le finalita'  di  istituto,  in  deroga
all'art. 4, comma 1, lettera c) della legge  7  marzo  1986,  n.  65,
secondo le  disposizioni  contenute  in  un  apposito  accordo-quadro
sottoscritto tra l'ANCI e gli enti locali interessati, fatte salve le
comunicazioni ai prefetti competenti. 
  6. I commissari delegati  inseriscono,  per  quanto  di  rispettiva
competenza, nei piani predisposti ai  sensi  dell'art.  1,  comma  3,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
558/2018, le voci di spesa derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2. 
  7. All'art. 1, comma 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  n.
558 del 15 novembre 2018 le parole: «decreto-legge 11 settembre 2014,
n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.
64» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.
164».