Art. 2 Disposizioni per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto 1. I Presidenti delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto - commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, per l'espletamento della attivita' di propria competenza possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri e previo accordo, del supporto tecnico, operativo e logistico delle proprie societa' controllate e agenzie.