Art. 2 
 
                     Disposizioni per le Regioni 
                   Friuli-Venezia Giulia e Veneto 
 
  1. I Presidenti delle Regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e  Veneto  -
commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15  novembre
2018,  per  l'espletamento  della  attivita'  di  propria  competenza
possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri e previo accordo, del
supporto  tecnico,  operativo  e  logistico  delle  proprie  societa'
controllate e agenzie.