Art. 3 Integrazione deroghe 1. All'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 sono apportate le seguenti integrazioni: a) al comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: «decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 dicembre 2017, recante divieto di circolazione fuori dai centri abitati ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2018.»; b) al comma 2 le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Di conseguenza e' derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163»; c) al comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: «215, allo scopo di pervenire alla tempestiva approvazione dei progetti; 51-bis, allo scopo di consentire l'affidamento anche sulla base del progetto definitivo.»; d) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente comma: «12. In base all'art. 14, comma 2, del regolamento (UE) n. 561 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, per un periodo di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza non si applicano gli articoli 6, 7, 8 e 9 del medesimo regolamento n. 561/2006, per i trasporti effettuati per le finalita' di cui alla presente ordinanza».