Art. 3 
 
                        Integrazione deroghe 
 
  1. All'art.  4  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 558 del  15  novembre  2018  sono  apportate  le
seguenti integrazioni: 
    a) al comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: 
  «decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  del  19
dicembre 2017, recante  divieto  di  circolazione  fuori  dai  centri
abitati ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per  il  trasporto  di
cose  di  massa  complessiva  massima  autorizzata  superiore  a  7,5
tonnellate, nei giorni  festivi  e  negli  altri  particolari  giorni
dell'anno 2018.»; 
    b) al comma 2 le parole: «di cui  al  comma  6»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui al comma 4»  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Di conseguenza e' derogato il termine  di  cui  al
secondo periodo del comma 10 dell'art. 163»; 
    c) al comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: 
  «215, allo scopo di  pervenire  alla  tempestiva  approvazione  dei
progetti; 
  51-bis, allo scopo di consentire l'affidamento anche sulla base del
progetto definitivo.»; 
    d) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente comma: 
  «12. In base all'art. 14, comma 2, del regolamento (UE) n. 561  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  15  marzo  2006,  relativo
all'armonizzazione di alcune  disposizioni  in  materia  sociale  nel
settore dei trasporti su strada, per  un  periodo  di  trenta  giorni
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza non si applicano
gli articoli 6, 7, 8 e 9 del medesimo regolamento n. 561/2006, per  i
trasporti  effettuati  per  le  finalita'  di   cui   alla   presente
ordinanza».