Art. 4 
 
            Oneri per prestazioni di lavoro straordinario 
 
  1. I commissari  delegati  operano  una  ricognizione  degli  oneri
riferiti  alle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  prestate  dal
personale non dirigenziale delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso  alla
popolazione  o  nelle   attivita'   connesse   all'emergenza.   Detta
ricognizione e' effettuata sulla base  delle  prestazioni  di  lavoro
straordinario  effettivamente  rese,  oltre  i  limiti  previsti  dai
rispettivi  ordinamenti,  dal  personale   non   dirigenziale   delle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per  i  primi  sessanta  giorni  a
decorrere  dalla  data  dell'evento  indicato  per  ciascuna  regione
nell'allegato  alla  delibera  dell'8  novembre  2018.  Il   medesimo
commissario provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo  di
cinquanta ore pro-capite. 
  2.  Ai  titolari  di  incarichi   dirigenziali   e   di   posizione
organizzativa delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  direttamente
impegnati nelle attivita' connesse  all'emergenza,  anche  in  deroga
agli articoli 24  e  45  del  decreto  legislativo  n.  165/2001,  e'
riconosciuta una indennita' mensile pari al  30%  della  retribuzione
mensile  di  posizione  e/o  di  rischio  prevista   dai   rispettivi
ordinamenti,  ovvero  pari  al   15%   della   retribuzione   mensile
complessiva  ove  i  contratti  di  riferimento  non  contemplino  la
retribuzione  di  posizione,  commisurata  ai  giorni  di   effettivo
impiego,  per  i  primi  sessanta  giorni  a  decorrere  dalla   data
dell'evento indicato per ciascuna regione nell'allegato alla delibera
dell'8  novembre  2018,  in  deroga  alla  contrattazione  collettiva
nazionale di comparto. Le disposizioni di cui al presente  comma  non
si  applicano  al  personale  delle  regioni  che   beneficia   delle
indennita' previste dall'art. 9, commi 1 e 3, dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018. 
  3.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  a
provvedere direttamente all'istruttoria e  liquidazione  delle  somme
corrispondenti   all'applicazione   al   personale    del    medesimo
Dipartimento, per i primi sessanta giorni a far data dal  24  ottobre
2018, in relazione all'effettivo impiego in loco, delle  disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo con oneri  a  carico  del
medesimo Dipartimento della protezione civile. 
  4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono posti a
carico delle risorse assegnate ai commissari delegati e, a tal  fine,
nei piani degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  558  del  15
novembre 2018, sono quantificate le somme necessarie e  le  modalita'
per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.