Art. 4 Oneri per prestazioni di lavoro straordinario 1. I commissari delegati operano una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attivita' connesse all'emergenza. Detta ricognizione e' effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i primi sessanta giorni a decorrere dalla data dell'evento indicato per ciascuna regione nell'allegato alla delibera dell'8 novembre 2018. Il medesimo commissario provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di cinquanta ore pro-capite. 2. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnati nelle attivita' connesse all'emergenza, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001, e' riconosciuta una indennita' mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per i primi sessanta giorni a decorrere dalla data dell'evento indicato per ciascuna regione nell'allegato alla delibera dell'8 novembre 2018, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale delle regioni che beneficia delle indennita' previste dall'art. 9, commi 1 e 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018. 3. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere direttamente all'istruttoria e liquidazione delle somme corrispondenti all'applicazione al personale del medesimo Dipartimento, per i primi sessanta giorni a far data dal 24 ottobre 2018, in relazione all'effettivo impiego in loco, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo con oneri a carico del medesimo Dipartimento della protezione civile. 4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono posti a carico delle risorse assegnate ai commissari delegati e, a tal fine, nei piani degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, sono quantificate le somme necessarie e le modalita' per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.