Art. 6 
 
                Disposizioni per le Province autonome 
                         di Trento e Bolzano 
 
  1.  Le  Province  autonome   di   Trento   e   Bolzano   provvedono
all'attuazione delle disposizioni di cui  agli  articoli  1,  4  e  5
secondo quanto previsto dai rispettivi  ordinamenti  provinciali.  In
tal caso trova applicazione l'art. 15, comma  1,  dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15  novembre
2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 29 novembre 2018 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli