Art. 6 Disposizioni per le Province autonome di Trento e Bolzano 1. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 5 secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti provinciali. In tal caso trova applicazione l'art. 15, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 novembre 2018 Il Capo del Dipartimento: Borrelli