Art. 2 
 
  1. Al fine di ottenere l'iscrizione  nell'elenco,  gli  interessati
(armatori o  proprietari),  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al
successivo comma 2, devono farne apposita  richiesta  alla  Direzione
generale, in bollo e con firma autenticata (vale per autentica  anche
la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita')
prodotta a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  ovvero
presentata direttamente al Ministero  ovvero  trasmessa  tramite  pec
(pemac3@pec.politicheagricole.gov.it), a decorrere dal  1°  aprile  e
fino al 31 maggio 2019, utilizzando il modello di cui all'allegato  1
del presente decreto. 
  2.  Alla  richiesta  deve  essere  allegata  copia  della  seguente
documentazione: 
    a) licenza di pesca e/o  attestazione  provvisoria  in  corso  di
validita'; 
    b) qualsivoglia documento e/o certificazione (log-book,  giornale
di pesca, dichiarazioni di cattura e/o sbarco, documenti commerciali,
dichiarazioni degli Uffici marittimi di iscrizione, ecc.) comprovante
la pesca degli esemplari  di  lampuga  effettivamente  catturati  con
l'uso  di  dispositivi  di  concentrazione  del  pesce  («FAD»)   e/o
commercializzati nel corso del biennio 2017-2018. 
  3.  La  Direzione  generale,  constatato  il  rispetto  di   quanto
stabilito  ai  precedenti  commi  1  e  2,  provvede  a  formalizzare
l'iscrizione nell'elenco, mediante  rilascio,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009, della relativa
autorizzazione di pesca. 
  4. Le istanze pervenute oltre il predetto termine (1° aprile  -  31
maggio), ovvero carenti dei requisiti di cui al precedente  comma  3,
sono dichiarate inammissibili. 
  5. La predetta autorizzazione di pesca e' valida dal 15  agosto  al
31 dicembre di ogni anno.