Art. 2 1. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'elenco, gli interessati (armatori o proprietari), in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2, devono farne apposita richiesta alla Direzione generale, in bollo e con firma autenticata (vale per autentica anche la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita') prodotta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentata direttamente al Ministero ovvero trasmessa tramite pec (pemac3@pec.politicheagricole.gov.it), a decorrere dal 1° aprile e fino al 31 maggio 2019, utilizzando il modello di cui all'allegato 1 del presente decreto. 2. Alla richiesta deve essere allegata copia della seguente documentazione: a) licenza di pesca e/o attestazione provvisoria in corso di validita'; b) qualsivoglia documento e/o certificazione (log-book, giornale di pesca, dichiarazioni di cattura e/o sbarco, documenti commerciali, dichiarazioni degli Uffici marittimi di iscrizione, ecc.) comprovante la pesca degli esemplari di lampuga effettivamente catturati con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce («FAD») e/o commercializzati nel corso del biennio 2017-2018. 3. La Direzione generale, constatato il rispetto di quanto stabilito ai precedenti commi 1 e 2, provvede a formalizzare l'iscrizione nell'elenco, mediante rilascio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009, della relativa autorizzazione di pesca. 4. Le istanze pervenute oltre il predetto termine (1° aprile - 31 maggio), ovvero carenti dei requisiti di cui al precedente comma 3, sono dichiarate inammissibili. 5. La predetta autorizzazione di pesca e' valida dal 15 agosto al 31 dicembre di ogni anno.