Art. 2 
 
  Trasferimento del personale e delle relative risorse finanziarie 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il personale del Ministero  per
i beni e le attivita' culturali a tempo indeterminato,  ivi  compreso
il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni,
nonche' il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai
sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n.  165,  entro  i  limiti  del  contratto  in  essere,  che  risulta
assegnato, alla data del 1°  giugno  2018,  alla  Direzione  generale
turismo,  e'  trasferito  al  Ministero  delle   politiche   agricole
alimentari, forestali  e  del  turismo  nei  limiti  del  contingente
numerico di cui all'allegata tabella 1, fatto  salvo  il  diritto  di
opzione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 86 del 2018,
da esercitare entro  quindici  giorni  dalla  adozione  del  presente
decreto. Il medesimo personale  e'  trasferito  presso  il  Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del   turismo,
mantenendo  l'inquadramento  giuridico  allo  stesso  attribuito   al
momento del trasferimento. 
  2. Al personale delle qualifiche  non  dirigenziali  trasferito  ai
sensi del comma 1  si  applica  il  trattamento  economico,  compreso
quello accessorio, previsto nell'amministrazione  di  destinazione  e
continua  ad  essere  corrisposto,  ove  riconosciuto,  l'assegno  ad
personam riassorbibile secondo i criteri e le modalita' gia' previsti
dalla normativa vigente. 
  3. Sino al 31 dicembre 2018, il Ministero per i beni e le attivita'
culturali provvede alla  corresponsione  del  trattamento  economico,
spettante al personale trasferito. A partire dal 1° gennaio 2019,  le
risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale,
compresa la quota del Fondo risorse  decentrate,  sono  allocate  sui
pertinenti capitoli iscritti nello stato di  previsione  della  spesa
del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo. Tale importo considera i  costi  del  trattamento  economico
corrisposto al personale di cui al comma 1 e tiene conto  delle  voci
retributive fisse e continuative, del costo dei  buoni  pasto,  della
remunerazione del lavoro straordinario e  del  trattamento  economico
avente carattere di premialita' di cui al  Fondo  risorse  decentrate
come da allegata tabella 2.