Art. 2 Trasferimento del personale e delle relative risorse finanziarie 1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il personale del Ministero per i beni e le attivita' culturali a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonche' il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, che risulta assegnato, alla data del 1° giugno 2018, alla Direzione generale turismo, e' trasferito al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo nei limiti del contingente numerico di cui all'allegata tabella 1, fatto salvo il diritto di opzione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 86 del 2018, da esercitare entro quindici giorni dalla adozione del presente decreto. Il medesimo personale e' trasferito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, mantenendo l'inquadramento giuridico allo stesso attribuito al momento del trasferimento. 2. Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai sensi del comma 1 si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalita' gia' previsti dalla normativa vigente. 3. Sino al 31 dicembre 2018, il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede alla corresponsione del trattamento economico, spettante al personale trasferito. A partire dal 1° gennaio 2019, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale di cui al comma 1 e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico avente carattere di premialita' di cui al Fondo risorse decentrate come da allegata tabella 2.