Art. 3 Dotazioni organiche 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 8, del decreto-legge n. 86 del 2018 relativamente ai posti funzione dirigenziali, la dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e' incrementata in misura corrispondente al personale non dirigenziale assegnato alla data del 1° giugno 2018 alla Direzione generale «Turismo» come da allegata tabella 3, con contestuale riduzione della dotazione organica del personale del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 2. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria della spesa, le facolta' assunzionali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sono incrementate per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato, anche per effetto dell'esercizio del diritto di opzione. Le predette facolta' assunzionali sono corrispondentemente ridotte per il Ministero per i beni e le attivita' culturali. 3. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo comunicano l'esito delle procedure di opzione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvedono ad adeguare le dotazioni organiche e le strutture organizzative con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'art. 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018.