Art. 3 
 
                         Dotazioni organiche 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi  2  e  8,  del
decreto-legge  n.  86  del  2018  relativamente  ai  posti   funzione
dirigenziali, la dotazione organica  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali  e  del  turismo  e'  incrementata  in
misura corrispondente al personale non  dirigenziale  assegnato  alla
data del 1° giugno 2018 alla Direzione  generale  «Turismo»  come  da
allegata  tabella  3,  con  contestuale  riduzione  della   dotazione
organica del personale del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali. 
  2. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria della  spesa,  le
facolta'  assunzionali  del  Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari, forestali e del turismo sono incrementate per un  importo
corrispondente  all'onere  per  le   retribuzioni   complessive   del
personale  non  transitato,  anche  per  effetto  dell'esercizio  del
diritto  di  opzione.  Le   predette   facolta'   assunzionali   sono
corrispondentemente  ridotte  per  il  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali. 
  3. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il  Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e   del   turismo
comunicano  l'esito  delle  procedure   di   opzione   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica. 
  4. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari,  forestali  e
del turismo e il Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali
provvedono  ad  adeguare  le  dotazioni  organiche  e  le   strutture
organizzative con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
adottato ai sensi dell'art. 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018.