IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  29
ottobre 2018, recante la dichiarazione dello stato  di  mobilitazione
del  Servizio  nazionale  della  protezione  civile  a  causa   degli
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il  territorio
della Regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre  2018,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi  meteorologici  che
hanno   interessato   il   territorio   delle    Regioni    Calabria,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,  Liguria,  Lombardia,
Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e  delle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano,  colpito  dagli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 558 del 15 novembre 2018 recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici che  hanno  interessato  il  territorio  delle  Regioni
Calabria,  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,  Liguria,
Lombardia, Toscana, Sardegna,  Siciliana,  Veneto  e  delle  Province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  colpito  dagli  eccezionali  eventi
meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 559 del 29 novembre 2018 recante: «Ulteriori disposizioni  urgenti
di  protezione  civile  in  conseguenza  degli   eccezionali   eventi
meteorologici che  hanno  interessato  il  territorio  delle  Regioni
Calabria,  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,  Liguria,
Lombardia, Toscana, Sardegna,  Siciliana,  Veneto  e  delle  Province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  colpite  dagli  eccezionali  eventi
meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018.»; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, commi  3  e  4,  della  richiamata
ordinanza n. 558/2018, ai sensi del quale le regioni, le province e i
comuni sono autorizzati  a  trasferire  sulle  contabilita'  speciali
appositamente aperte per la realizzazione degli  interventi  previsti
nella medesima ordinanza,  eventuali  ulteriori  risorse  finanziarie
finalizzate al superamento del contesto emergenziale in  rassegna,  e
con successiva  ordinanza  sono  identificati  la  provenienza  delle
citate risorse aggiuntive ed il relativo ammontare; 
  Vista la nota del 29 novembre 2018 con la quale il Presidente della
Regione Toscana - commissario delegato  ha  richiesto  l'adozione  di
apposita ordinanza al fine di consentire  il  trasferimento  di  euro
5.000.000,00  dal  bilancio  regionale  sulla  contabilita'  speciale
aperta ai sensi dell'art. 2,  comma  2,  della  citata  ordinanza  n.
558/2018 ed al medesimo intestata; 
  Vista la legge della Regione Toscana n. 60 del  13  novembre  2018,
con  cui  sono  state  stanziate  apposite  risorse  finanziarie  per
fronteggiare l'emergenza in questione; 
  Vista la comunicazione del 3 dicembre 2018 con la quale la  Regione
Veneto ha richiesto l'introduzione di alcune  modifiche  al  comma  8
dell'art. 12 della sopra citata ordinanza n. 558/2018; 
  Vista la comunicazione del 5 dicembre 2018 con la quale la  Regione
Lombardia ha richiesto l'adozione di apposita ordinanza  al  fine  di
consentire  il  trasferimento  di  euro  7.000.000,00  dal   bilancio
regionale  sulla  contabilita'  speciale  n.  6102  aperta  ai  sensi
dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza n. 558/2018; 
  Vista la comunicazione del 5  dicembre  2018  con  cui  la  Regione
Friuli-Venezia  Giulia  ha  chiesto   un'integrazione   dell'art.   4
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
558 del 15 novembre 2018; 
  Ravvisata la necessita' di  provvedere  all'adozione  di  tutte  le
iniziative  necessarie  volte  a  garantire  la  realizzazione  degli
interventi previsti per il superamento dell'emergenza in rassegna; 
  Acquisita  l'intesa  delle  regioni  e  delle   province   autonome
interessate; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
          Integrazione risorse finanziarie Regione Toscana 
 
  1. Per la realizzazione delle attivita' necessarie per fronteggiare
lo  stato  di  emergenza  citato  in  premessa,  la  Regione  Toscana
provvede, a  valere  sul  bilancio  regionale,  al  versamento  delle
risorse rese disponibili dalla legge  regionale  n.  60  del  2018  e
ammontanti ad euro 5.000.000,00, nella contabilita' speciale n.  6107
aperta ai sensi dell'art. 2, comma 2,  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre  2018  ed
intestata al Presidente della Regione Toscana - commissario delegato. 
  2.  Il  commissario  delegato  di  cui  al  comma  1  e'  tenuto  a
rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto  legislativo
n. 1 del 2018.