Art. 2 Modifiche all'art. 12 dell'ordinanza n. 558/2018 1 All'art. 12, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dopo le parole: «di sessanta giorni.» sono aggiunte le seguenti: «In tal caso l'individuazione degli ambiti territoriali di intervento rientra in uno degli stralci successivi del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, della presente ordinanza.»; b) al comma 8 la lettera b) e' cosi' sostituita: «b) per la rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali che si trovino in lotti in zona boschiva caratterizzata dalla presenza di tronchi d'albero che, per le loro qualita' e caratteristiche dello stato in cui si trovano possono essere utilizzabili ai fini commerciali o industriali, il RUP con provvedimento motivato puo' stabilire un prezzo a seconda della qualita' del legno e dell'offerta anche a forfait. In tal caso il corrispettivo puo' essere finalizzato alla esecuzione dei successivi interventi di ripristino o di rimboschimento. In alternativa puo' essere concordato con il prestatore d'opera la diretta esecuzione, anche attraverso soggetti dal medesimo incaricati purche' dotati dei requisiti tecnici richiesti, di lavori di ripristino e/o di rimboschimento del lotto da cui sono prelevati i tronchi abbattuti per un controvalore proporzionale a quello del legname ricavato.»; c) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente comma: «8-bis. Allo scopo di consentire la tempestiva eliminazione delle cause di pericolosita' connesse alla permanenza del materiale legnoso e il ripristino dello stato dei boschi stessi salvo quanto previsto al comma 8 resta ferma sia la possibilita' della vendita in piedi del materiale legnoso che l'affidamento di servizi di esbosco per il trasporto a piazzale e la vendita del materiale allestito.».