Art. 2 
 
          Modifiche all'art. 12 dell'ordinanza n. 558/2018 
 
  1 All'art. 12,  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 558 del 15  novembre  2018,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
  a) al comma 2 dopo le parole: «di sessanta giorni.»  sono  aggiunte
le seguenti: «In tal caso l'individuazione degli ambiti  territoriali
di intervento rientra in uno degli stralci successivi del piano degli
interventi di cui all'art. 1, comma 3, della presente ordinanza.»; 
  b) al comma 8 la  lettera  b)  e'  cosi'  sostituita:  «b)  per  la
rimozione degli alberi abbattuti e  dei  materiali  vegetali  che  si
trovino in lotti in zona boschiva caratterizzata  dalla  presenza  di
tronchi d'albero che, per le loro qualita'  e  caratteristiche  dello
stato  in  cui  si  trovano  possono  essere  utilizzabili  ai   fini
commerciali o industriali, il RUP  con  provvedimento  motivato  puo'
stabilire un prezzo a seconda della qualita' del legno e dell'offerta
anche a forfait. In tal caso il corrispettivo puo' essere finalizzato
alla  esecuzione  dei  successivi  interventi  di  ripristino  o   di
rimboschimento.  In  alternativa  puo'  essere  concordato   con   il
prestatore d'opera la diretta esecuzione, anche  attraverso  soggetti
dal  medesimo  incaricati  purche'  dotati  dei   requisiti   tecnici
richiesti, di lavori di ripristino e/o di rimboschimento del lotto da
cui  sono  prelevati  i  tronchi  abbattuti   per   un   controvalore
proporzionale a quello del legname ricavato.»; 
  c) dopo il comma 8 e' aggiunto  il  seguente  comma:  «8-bis.  Allo
scopo  di  consentire  la  tempestiva  eliminazione  delle  cause  di
pericolosita' connesse alla permanenza del  materiale  legnoso  e  il
ripristino dello stato dei boschi stessi  salvo  quanto  previsto  al
comma 8 resta ferma sia la possibilita' della vendita  in  piedi  del
materiale legnoso che l'affidamento di  servizi  di  esbosco  per  il
trasporto a piazzale e la vendita del materiale allestito.».