Art. 2 
 
                     Formazione e aggiornamento 
 
  1. Le attivita' di  formazione  sono  dirette  all'acquisizione  di
competenze specialistiche e di  conoscenze  scientifiche  e  tecniche
indispensabili al corretto svolgimento dell'attivita'  di  assistenza
fiscale. Le attivita' di aggiornamento sono dirette al  mantenimento,
all'adeguamento e allo studio integrato delle novita' fiscali nonche'
all'approfondimento delle  esperienze  maturate  e  delle  conoscenze
acquisite nella formazione iniziale. Le  attivita'  di  aggiornamento
possono  essere  dirette   anche   all'approfondimento   di   singoli
argomenti. 
  2. Le attivita' di formazione e di aggiornamento sono rivolte  agli
operatori e agli addetti all'assistenza  fiscale  che  operano  nelle
strutture dei  C.A.F..  Le  disposizioni  del  presente  decreto  non
trovano applicazione nei confronti: 
    a. degli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti
contabili e in quello dei consulenti del lavoro, tenuto  conto  degli
obblighi di formazione e aggiornamento continui gia'  previsti  dalla
normativa vigente per gli esercenti professioni regolamentate; 
    b. degli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei
periti ed  esperti  tenuti  dalle  camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi in possesso di
diploma di laurea in giurisprudenza  o  in  economia  e  commercio  o
equipollenti o diploma di ragioneria, limitatamente all'attivita'  di
formazione.