Art. 2 Formazione e aggiornamento 1. Le attivita' di formazione sono dirette all'acquisizione di competenze specialistiche e di conoscenze scientifiche e tecniche indispensabili al corretto svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale. Le attivita' di aggiornamento sono dirette al mantenimento, all'adeguamento e allo studio integrato delle novita' fiscali nonche' all'approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale. Le attivita' di aggiornamento possono essere dirette anche all'approfondimento di singoli argomenti. 2. Le attivita' di formazione e di aggiornamento sono rivolte agli operatori e agli addetti all'assistenza fiscale che operano nelle strutture dei C.A.F.. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione nei confronti: a. degli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e in quello dei consulenti del lavoro, tenuto conto degli obblighi di formazione e aggiornamento continui gia' previsti dalla normativa vigente per gli esercenti professioni regolamentate; b. degli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, limitatamente all'attivita' di formazione.