Art. 5 Crediti formativi 1. I crediti formativi sono attribuiti limitatamente alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente decreto mediante la frequenza delle descritte attivita' formative. Un credito formativo e' pari ad un'ora per la frequenza dei corsi di formazione e di aggiornamento. Le ore di partecipazione a seminari e convegni sono riconosciute limitatamente a quelle impiegate per le attivita' di cui al comma 1 dell'art. 4. 2. Per la partecipazione ai corsi e agli eventi formativi di durata superiore a un giorno, i crediti formativi sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione con profitto dell'operatore all'intero evento. 3. Con riferimento alle funzioni svolte dalle figure professionali che operano nei C.A.F., e' necessario assicurare il seguente livello minimo di aggiornamento annuale: a. 40 crediti per gli operatori impiegati nell'attivita' di elaborazione e controllo; b. 30 crediti per gli operatori impiegati nell'attivita' di elaborazione e controllo con piu' di tre anni di esperienza anche in C.A.F. diversi. 4. Per l'attivita' di formazione diretta agli operatori alla prima esperienza deve essere assicurato un livello minimo di formazione pari a 100 crediti. 5. In fase di prima applicazione del presente decreto, ai fini della determinazione del livello minimo di attivita' formativa annuale, si tiene conto dell'esperienza acquisita negli anni pregressi.