Art. 5 
 
                          Crediti formativi 
 
  1.  I  crediti  formativi  sono   attribuiti   limitatamente   alla
realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente  decreto
mediante la frequenza delle descritte attivita' formative. Un credito
formativo e' pari ad un'ora per la frequenza dei corsi di  formazione
e di aggiornamento. Le ore di partecipazione a  seminari  e  convegni
sono riconosciute limitatamente a quelle impiegate per  le  attivita'
di cui al comma 1 dell'art. 4. 
  2. Per la partecipazione ai corsi e agli eventi formativi di durata
superiore a un giorno, i crediti  formativi  sono  riconosciuti  solo
qualora  risulti   documentata   la   partecipazione   con   profitto
dell'operatore all'intero evento. 
  3. Con riferimento alle funzioni svolte dalle figure  professionali
che operano nei C.A.F., e' necessario assicurare il seguente  livello
minimo di aggiornamento annuale: 
    a. 40 crediti  per  gli  operatori  impiegati  nell'attivita'  di
elaborazione e controllo; 
    b. 30 crediti  per  gli  operatori  impiegati  nell'attivita'  di
elaborazione e controllo con piu' di tre anni di esperienza anche  in
C.A.F. diversi. 
  4. Per l'attivita' di formazione diretta agli operatori alla  prima
esperienza deve essere assicurato un  livello  minimo  di  formazione
pari a 100 crediti. 
  5. In fase di prima applicazione  del  presente  decreto,  ai  fini
della  determinazione  del  livello  minimo  di  attivita'  formativa
annuale,  si  tiene  conto  dell'esperienza  acquisita   negli   anni
pregressi.