Art. 16 
 
               Parco nazionale dell'arcipelago toscano 
 
  1. Il Parco nazionale dell'arcipelago  toscano  e'  autorizzato  ad
indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato,
tramite procedure di stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 2, del
decreto  legislativo  n.  75  del  2017,  unita'  di  personale   non
dirigenziale, utilizzando le risorse di cui all'art. 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio
2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente  al  loro  ammontare
medio nel triennio 2015 - 2017, come  da  Tabella  16  allegata,  che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.