Art. 3 Decorrenza 1. L'emissione dei documenti di cui all'art. 1 e' effettuata esclusivamente in forma elettronica e la trasmissione avviene per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini. 2. Il comma 1 si applica a decorrere dal 1ยบ ottobre 2019. 3. A decorrere dalla data di cui al comma 2, sulle fatture elettroniche sono obbligatoriamente riportati gli estremi dei documenti secondo le modalita' stabilite nelle linee guida di cui all'art. 2. 4. A decorrere dalla data di cui al comma 2, gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi a quanto disposto al comma 3.