Art. 4 
 
                         Anticipo decorrenza 
 
  1. A decorrere dalla messa in esercizio del sistema di cui all'art.
1 e fino alla data prevista all'art. 3, i soggetti di cui all'art.  1
possono avvalersi  del  Nodo  di  Smistamento  degli  Ordini  per  la
trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di
beni  e  servizi  secondo  le  modalita'  del  presente  decreto   in
sostituzione della vigente modalita' di gestione degli ordini. 
  2. Per la finalita' di cui al comma 1  e  sino  alla  data  di  cui
all'art. 3, gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per
conto dei predetti enti stipulano specifici accordi con i  fornitori,
recanti la data della relativa decorrenza, e ne danno evidenza con le
modalita' indicate nelle regole tecniche di cui all'art. 2. 
  3. Per gli enti del SSN e i soggetti che  effettuano  acquisti  per
conto dei predetti enti e i fornitori di cui al comma  2  si  applica
quanto previsto dall'art.  3  a  partire  dalla  data  di  decorrenza
indicata negli specifici accordi di cui al medesimo comma 2.