Art. 4 Anticipo decorrenza 1. A decorrere dalla messa in esercizio del sistema di cui all'art. 1 e fino alla data prevista all'art. 3, i soggetti di cui all'art. 1 possono avvalersi del Nodo di Smistamento degli Ordini per la trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi secondo le modalita' del presente decreto in sostituzione della vigente modalita' di gestione degli ordini. 2. Per la finalita' di cui al comma 1 e sino alla data di cui all'art. 3, gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti stipulano specifici accordi con i fornitori, recanti la data della relativa decorrenza, e ne danno evidenza con le modalita' indicate nelle regole tecniche di cui all'art. 2. 3. Per gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti e i fornitori di cui al comma 2 si applica quanto previsto dall'art. 3 a partire dalla data di decorrenza indicata negli specifici accordi di cui al medesimo comma 2.