IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013: «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria disposta
nei  confronti  della   societa'   cooperativa   «Virgilio   Societa'
cooperativa» con sede in Bacoli  (NA)  (codice  fiscale  80051200634)
conclusa in data in data 8 marzo 2018 con la proposta di adozione del
provvedimento   di   gestione   commissariale   di    cui    all'art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Considerato che la cooperativa era stata diffidata a  sanare  entro
il termine di novanta giorni le irregolarita' riscontrate in sede  di
rilevazione, conclusa in data 5 dicembre  2017,  e  che  in  sede  di
accertamento concluso in data 8 marzo 2018  le  citate  irregolarita'
non risultavano sanate; 
  Considerato  che  dalle  citate  risultanze  ispettive  risultavano
permanere le seguenti irregolarita': 1. irregolare tenuta  del  libro
delle determinazioni dell'organo amministrativo anche in ordine  alla
delibere di ammissione e recesso dei soci;  2.  assenza  di  delibera
autorizzativa dei lavori di manutenzione effettuati  nel  condominio;
3. mancata predisposizione e sottoposizione all'assemblea dei soci di
un atto ricognitivo sulla situazione dei  soci  assegnatari  e  degli
eredi assegnatari, dei soci morosi  e  delle  azioni  intraprese  dal
consiglio di amministrazione per  regolarizzare  tale  posizione;  4.
omessa trasmissione al Comune di Bacoli della  situazione  aggiornata
della posizione dei soci; 5. mancata conformita'  dei  libri  sociali
alla vigente normativa in materia  di  bollatura  e  vidimazione;  6.
irregolare  tenuta  del  libro  soci,  con  riferimento  alle   quote
sottoscritte, versate e restituite, alla posizione dei soci defunti o
dimessi; 7. mancato adeguamento della quota sociale da lire  a  euro;
8.  mancata  informativa  ai  soci  in  ordine  ai  criteri  ed  alle
condizioni con cui sono stati individuati i professionisti incaricati
di collaborare con la cooperativa; 8. mancata informativa ai soci  in
ordine al contenuto dei verbali ispettivi relativi  alla  cooperativa
nei modi e nei tempi stabiliti dall'art.  17,  comma  2  del  decreto
legislativo n. 220/2002; 9. omessa informativa  ai  soci  in  merito:
alla costituzione del condominio in luogo della societa'  cooperativa
e all'adozione del relativo regolamento; all'attuale  situazione  con
il Comune di Bacoli per la definizione delle  problematiche  relative
al suolo e  alle  aree  comuni;  all'attuale  situazione  dei  lavori
relativi  alle  infrastrutture  e  di  tutti  i  servizi  comuni  che
risultano non ancora ultimati, sebbene la  cooperativa  risulta  aver
assegnato gli alloggi gia' dal  1994;  alla  situazione  inerente  lo
stato  di  elaborazione  delle  quote   millesimali   da   sottoporre
all'assemblea dei soci, per consentire la definizione di una proposta
per l'assegnazione delle aree di  corte  esclusiva  ed  effettuare  i
relativi conguagli tra i soci; 
  Tenuto  conto  che  dalle  risultanze  ispettive   e'   emersa   la
sussistenza, all'interno del sodalizio, di un  rilevante  deficit  di
democrazia interna, con l'aggravante  della  non  trasparente  tenuta
delle scritture contabili, in violazione, in  particolare,  dell'art.
2219 del codice civile; 
  Preso  atto  che  nelle  conclusioni  al  verbale,  gli   ispettori
affermano che «persiste una situazione di mancanza di  chiarezza  sia
negli atti, sia nella gestione, sia nei rapporti con i soci. Permane,
quindi, una situazione che non puo'  essere  affrontata  dall'attuale
gruppo dirigente e del presidente del  consiglio  di  amministrazione
(...).  Cio'  dimostra  nei  fatti  un   distacco   sostanziale   sia
all'interno del consiglio di amministrazione sia con la base  sociale
che e' risultata essere, dalle varie audizioni e incontri, del  tutto
insoddisfatta, preoccupata e frustrata da una direzione  verticistica
e personalistica dell'ente e non partecipata dell'ente»; 
  Vista la nota n. 153141 trasmessa via pec in data 7 maggio 2018 con
la quale e' stato comunicato alla cooperativa, ai sensi  dell'art.  7
della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  l'avvio  del  procedimento  per
l'adozione  del  provvedimento  di  gestione  commissariale  ex  art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista la nota pervenuta in data 23 maggio 2018 ed acquisita, con  i
relativi allegati, con i protocolli n. 176568 e  n.  176569,  con  la
quale la cooperativa ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in
ordine alla comunicazione di avvio del  procedimento  per  l'adozione
del  provvedimento  di  gestione  commissariale  ai  sensi  dell'art.
2545-sexiedecies del codice civile; 
  Considerato che con le predette controdeduzioni l'ente si limita  a
riproporre sostanzialmente le stesse argomentazioni spese in sede  di
contraddittorio nei confronti dei verbali di ispezione  straordinaria
gia' trasmesse alla divisione V, competente in materia di  vigilanza,
che le aveva esaminate e ritenute non idonee a  considerare  superate
le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva ed aveva  inoltrato  i
verbali ispettivi a questo ufficio per la  conseguente  adozione  del
provvedimento proposto in sede ispettiva; 
  Considerato, altresi', che questo ufficio in sede istruttoria aveva
gia' valutato le risultanze ispettive e  le  controdeduzioni  inviate
dalla cooperativa sui verbali di ispezione straordinaria  sulla  base
delle  quali  aveva  avviato  il  procedimento  per  l'adozione   del
provvedimento di gestione commissariale e che la mera  riproposizione
delle medesime argomentazioni gia' svolte in sede di  contraddittorio
su verbali di ispezione straordinaria non risulta suscettibile di far
mutare  l'orientamento  di  questo  ufficio,  in  quanto  si  ritiene
permangano  nell'ente  le   criticita'   sopra   rappresentate;   con
particolare riferimento al deficit di democrazia interna e  alla  non
trasparente tenuta delle scritture contabili; 
  Ritenuto assolto  l'obbligo  di  cui  all'art.  7  della  legge  n.
241/1990  e  garantita  la  piena  partecipazione   al   procedimento
amministrativo alla rappresentante legale dell'ente  ed  ai  soggetti
interessati; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del
Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle  attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  Comitato
centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae della dott.ssa Rosa Camarda; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  consiglio  di  amministrazione   della   societa'   cooperativa
«Virgilio Societa' cooperativa», con  sede  in  Bacoli  (NA)  (codice
fiscale  80051200634),  costituita  in  data  1°  febbraio  1973,  e'
revocato.