IL GARANTE 
                PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna,  in  presenza  del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa  Augusta  Iannini,  vicepresidente,  della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della  prof.ssa  Licia  Califano,
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (di
seguito, «regolamento»); 
  Visto il Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale  al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto
legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito «Codice»); 
  Visto l'art. 85 del citato regolamento che demanda al diritto degli
Stati  membri  il  compito  di  conciliare  la  protezione  dei  dati
personali  con  il  diritto  alla  liberta'  di  espressione   e   di
informazione, ivi incluso il trattamento a scopi giornalistici  o  di
espressione accademica,  artistica  o  letteraria,  anche  attraverso
l'introduzione  di  esenzioni  o  deroghe  ai  principi  dettati  dal
regolamento per la generalita' dei trattamenti (cfr. art. 85, par. 2,
del regolamento); 
  Visto il Titolo XII del Codice in materia di  protezione  dei  dati
personali,  cosi'  come   modificato   dall'art.   12   del   decreto
legislativo n. 101/2018, che, oltre a ridefinire  l'ambito  oggettivo
del trattamento, includendovi anche quello effettuato nel contesto di
attivita' di  manifestazione  del  pensiero  in  campo  accademico  e
letterario,  prevede  specificamente  che  il  trattamento  dei  dati
indicati dagli articoli 9, par. 1, e 10, del regolamento, ovvero  dei
dati particolari e dei dati relativi a condanne penali e reati, debba
avvenire nel rispetto delle  regole  deontologiche  il  cui  rispetto
costituisce condizione essenziale per la liceita'  e  la  correttezza
del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 2-quater,  comma
4, del Codice; 
  Visto l'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n.  101/2018  che
demanda al Garante il compito di effettuare, nel termine  di  novanta
giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso, una verifica  della
conformita' al regolamento delle  disposizioni  contenute  in  alcuni
codici deontologici ivi indicati, tra i quali  quelle  contenute  nel
«Codice di deontologia relativo al  trattamento  dei  dati  personali
nell'esercizio dell'attivita' giornalistica», adottato il  29  luglio
1998, attualmente inserito nel Codice in materia di  protezione  come
allegato A.1 ed applicabile sino al  completamento  della  menzionata
procedura; 
  Rilevato che, sempre secondo quanto previsto dal  citato  art.  20,
comma  4,  del decreto  legislativo n.  101/2018,  al  termine  della
suddetta   procedura   di   verifica,   le   «disposizioni   ritenute
compatibili, ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e,  con  decreto  del
Ministro   della   giustizia,    sono    successivamente    riportate
nell'allegato A del Codice»; 
  Ritenuto che la valutazione di compatibilita' di dette disposizioni
con il regolamento non possa prescindere  da  una  loro  lettura  che
tenga integralmente conto del mutato quadro normativo di riferimento; 
  Ritenuto, per tale ragione, che: 
    i richiami alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 ed alla  direttiva
95/46/CE contenuti in alcune  disposizioni  del  codice  deontologico
debbano intendersi  riferiti  alle  corrispondenti  disposizioni  del
regolamento e del Codice in materia di protezione dei dati personali,
come modificato dal d.lgs. n. 101/2018; 
    eventuali  modifiche  normative  rilevanti  nella  disciplina  di
specie - quali l'inclusione dei dati genetici e dei  dati  biometrici
fra le categorie di  dati  particolari  -  debbano  essere  prese  in
considerazione per determinare la compatibilita'  delle  disposizioni
esistenti con il quadro normativo attuale; 
  Ritenuto  che  tali  elementi,  relativi  all'aggiornamento   della
disciplina  in  materia,  debbano  essere  recepiti   nelle   «Regole
deontologiche   relative   al   trattamento   dei   dati    personali
nell´esercizio dell´attivita' giornalistica»  in  ragione  di  quanto
disposto dall'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018; 
  Ritenuto, all'esito della verifica della conformita' al regolamento
delle disposizioni previste nel «Codice di  deontologia  relativo  al
trattamento  dei   dati   personali   nell'esercizio   dell'attivita'
giornalistica»,  che  le  medesime,  riportate  nell'allegato  1   al
presente provvedimento e  che  ne  forma  parte  integrante,  debbano
essere  pubblicate  ai  sensi  dell'art.  20,  comma  4,  del decreto
legislativo n.  101/2018  come  «Regole  deontologiche  relative   al
trattamento  dei   dati   personali   nell´esercizio   dell´attivita'
giornalistica»; 
  Considerato che le predette «Regole  deontologiche»  sono  volte  a
disciplinare i trattamenti in questione in attesa di  un  auspicabile
aggiornamento delle stesse ai sensi degli articoli 2-quater e 136 del
Codice; 
  Ritenuto  di  disporre  la  trasmissione  delle  suddette   «Regole
deontologiche»  all´Ufficio  pubblicazione  leggi   e   decreti   del
Ministero  della  giustizia  per  la  relativa  pubblicazione   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  nonche'  al  Ministero
della giustizia per essere riportato nell´Allegato A) al Codice; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste  le  osservazioni  dell'Ufficio  formulate   dal   segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore il dott. Antonello Soro; 
 
                   Tutto cio' premesso il Garante 
 
ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n.  101/2018,
verificata la  conformita'  al  regolamento  delle  disposizioni  del
«Codice di deontologia relativo al  trattamento  dei  dati  personali
nell'esercizio  dell'attivita'   giornalistica»,   dispone   che   le
medesime, riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento  e  che
ne  forma   parte   integrante,   siano   pubblicate   come   «Regole
deontologiche   relative   al   trattamento   dei   dati    personali
nell´esercizio dell´attivita' giornalistica» e ne dispone,  altresi',
la  trasmissione  all´Ufficio  pubblicazione  leggi  e  decreti   del
Ministero della giustizia per la  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  nonche'  al  Ministero  della
giustizia per essere riportato nell´Allegato A) al Codice. 
 
    Roma, 29 novembre 2018 
 
                                       Il presidente e relatore: Soro 
 
Il segretario generale: Busia