IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, «regolamento»); Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito «Codice»); Visto l'art. 85 del citato regolamento che demanda al diritto degli Stati membri il compito di conciliare la protezione dei dati personali con il diritto alla liberta' di espressione e di informazione, ivi incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, anche attraverso l'introduzione di esenzioni o deroghe ai principi dettati dal regolamento per la generalita' dei trattamenti (cfr. art. 85, par. 2, del regolamento); Visto il Titolo XII del Codice in materia di protezione dei dati personali, cosi' come modificato dall'art. 12 del decreto legislativo n. 101/2018, che, oltre a ridefinire l'ambito oggettivo del trattamento, includendovi anche quello effettuato nel contesto di attivita' di manifestazione del pensiero in campo accademico e letterario, prevede specificamente che il trattamento dei dati indicati dagli articoli 9, par. 1, e 10, del regolamento, ovvero dei dati particolari e dei dati relativi a condanne penali e reati, debba avvenire nel rispetto delle regole deontologiche il cui rispetto costituisce condizione essenziale per la liceita' e la correttezza del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 2-quater, comma 4, del Codice; Visto l'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018 che demanda al Garante il compito di effettuare, nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso, una verifica della conformita' al regolamento delle disposizioni contenute in alcuni codici deontologici ivi indicati, tra i quali quelle contenute nel «Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivita' giornalistica», adottato il 29 luglio 1998, attualmente inserito nel Codice in materia di protezione come allegato A.1 ed applicabile sino al completamento della menzionata procedura; Rilevato che, sempre secondo quanto previsto dal citato art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018, al termine della suddetta procedura di verifica, le «disposizioni ritenute compatibili, ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono successivamente riportate nell'allegato A del Codice»; Ritenuto che la valutazione di compatibilita' di dette disposizioni con il regolamento non possa prescindere da una loro lettura che tenga integralmente conto del mutato quadro normativo di riferimento; Ritenuto, per tale ragione, che: i richiami alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 ed alla direttiva 95/46/CE contenuti in alcune disposizioni del codice deontologico debbano intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento e del Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018; eventuali modifiche normative rilevanti nella disciplina di specie - quali l'inclusione dei dati genetici e dei dati biometrici fra le categorie di dati particolari - debbano essere prese in considerazione per determinare la compatibilita' delle disposizioni esistenti con il quadro normativo attuale; Ritenuto che tali elementi, relativi all'aggiornamento della disciplina in materia, debbano essere recepiti nelle «Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attivita' giornalistica» in ragione di quanto disposto dall'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018; Ritenuto, all'esito della verifica della conformita' al regolamento delle disposizioni previste nel «Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivita' giornalistica», che le medesime, riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento e che ne forma parte integrante, debbano essere pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018 come «Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attivita' giornalistica»; Considerato che le predette «Regole deontologiche» sono volte a disciplinare i trattamenti in questione in attesa di un auspicabile aggiornamento delle stesse ai sensi degli articoli 2-quater e 136 del Codice; Ritenuto di disporre la trasmissione delle suddette «Regole deontologiche» all´Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' al Ministero della giustizia per essere riportato nell´Allegato A) al Codice; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Antonello Soro; Tutto cio' premesso il Garante ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018, verificata la conformita' al regolamento delle disposizioni del «Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivita' giornalistica», dispone che le medesime, riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento e che ne forma parte integrante, siano pubblicate come «Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attivita' giornalistica» e ne dispone, altresi', la trasmissione all´Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' al Ministero della giustizia per essere riportato nell´Allegato A) al Codice. Roma, 29 novembre 2018 Il presidente e relatore: Soro Il segretario generale: Busia