Art. 2 Sanzioni escluse dall'aggiornamento 1. Dall'aggiornamento di cui all'art. 1 sono escluse le sanzioni di cui alle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotte dagli articoli 21-sexies, 23-bis e 29-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132: a) art. 7, comma 15-bis; b) art. 93, commi 7-bis e 7-ter; c) art. 132, comma 5; d) art. 213, commi 5 e 8; e) art. 214, commi 1 e 8.