Art. 2 
 
                 Sanzioni escluse dall'aggiornamento 
 
  1. Dall'aggiornamento di cui all'art. 1 sono escluse le sanzioni di
cui alle seguenti disposizioni  del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, come introdotte  dagli  articoli  21-sexies,  23-bis  e
29-bis del decreto-legge 4 ottobre  2018,  n.  113,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132: 
    a) art. 7, comma 15-bis; 
    b) art. 93, commi 7-bis e 7-ter; 
    c) art. 132, comma 5; 
    d) art. 213, commi 5 e 8; 
    e) art. 214, commi 1 e 8.