IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963», concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Ministero della marina mercantile del 13 gennaio 1979, recante «Istituzione della categoria sommozzatori in servizio locale» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministero della marina mercantile del 20 ottobre 1986, recante «Disciplina della pesca subacquea professionale» e successive modifiche e integrazioni; Vista la decisione n. 98/416/CE del Consiglio del 16 giugno 1998 relativa all'adesione della Comunita' europea alla Commissione generale della pesca per il Mediterraneo (CGPM); Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante norme in materia di modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo nel quale si da' atto della necessita' di creare un contesto efficace di gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilita' tra la Comunita' e gli Stati membri ed, in particolare, il Capo VII - Piani di gestione - articoli 18 e 19; Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 4/27 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 e in particolare gli articoli 17 (notifica preventiva), 43 (porti designati) e 58 (tracciabilita'); Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Vista la raccomandazione GFCM/35/2011/2 sullo sfruttamento del corallo rosso nell'area di competenza della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo; Vista la raccomandazione GFCM/36/2012/1 sullo sfruttamento del corallo rosso nell'area di competenza della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo che prevede tra l'altro, in attesa dello sviluppo di un piano adattativo regionale di gestione per il Mediterraneo, la necessita' di istituire un limitato numero di porti designati e di trovare dei minimi standard comuni per la raccolta, quali la profondita' minima di raccolta e la taglia minima di prelievo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013, recante le disposizioni relative all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio ed, in particolare, in armonia con i disposti degli articoli 7, 9 e 10 concernenti i tipi di misure di conservazione, i principi e gli obiettivi dei piani pluriennali nonche' il contenuto dei medesimi; Visto il regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, in particolare, i disposti degli articoli 2, e 3 che impongono la definizione delle misure di gestione della pesca secondo i principi di sostenibilita', basati su approccio precauzionale ed ecosistemico, conformemente ai migliori pareri scientifici disponibili; Vista la nota della direzione generale della sanita' - servizio prevenzione, prot. uscita n. 18498 del 18 luglio 2014, avente ad oggetto «Risultanze dei lavori in materia di sicurezza nella pesca del corallo», concernente gli approfondimenti, in merito, di cui di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007 e al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, art. 7; Visto la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-bis; Visto il regolamento (UE) n. 2015/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che inserisce disposizioni sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso; Visto l'art. 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2017, registrato alla Corte dei conti in data 29 marzo 2017, reg./fl.n. 212, con cui e' stato conferito al dott. Riccardo Rigillo, dirigente di seconda fascia, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143, recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177; Vista la raccomandazione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo CGPM/35/2011/2 sullo sfruttamento del corallo rosso nell'area di competenza della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo; Vista la raccomandazione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo CGPM/36/2012/1 sullo sfruttamento del corallo rosso nell'area di competenza della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo che prevede tra l'altro, in attesa dello sviluppo di un piano adattativo regionale di gestione per il Mediterraneo, la necessita' di istituire un limitato numero di porti designati e di trovare dei minimi standard comuni per la raccolta, quali la profondita' minima di raccolta e la taglia minima di prelievo; Vista la raccomandazione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo CGPM/41/2017/5 sull'adozione di un Piano regionale adattativo di gestione del corallo rosso nel Mar Mediterraneo che, sulla base di un approccio precauzionale, e' finalizzato a contrastare e prevenire il sovra sfruttamento della risorsa attraverso l'adozione di misure di gestione che consentano di riportare i tassi di sfruttamento e la capacita' di pesca a livelli sostenibili; Viste le raccomandazioni della CGPM che prevedono il divieto di utilizzo di R.O.V. (Remotely Operated under water Vehicles) per lo sfruttamento del corallo rosso consentendone l'uso fino al 31 dicembre 2020 esclusivamente per l'osservazione dei banchi di C. rubrum per scopi scientifici, previa autorizzazione degli Stati membri CGPM nel contesto di ricerche scientifiche realizzate da istituzioni scientifiche (raccomandazione GFCM/40/2016/7 e successivo adeguamento in GFCM/41/2017/5). Visto il decreto ministeriale del 10 novembre 2011 finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al Titolo V del reg. (CE) 1224/2009 ed al Titolo IV del reg. (UE) 404/2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilita' e di registrazione, nonche', gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca; Visto Il decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del 28 dicembre 2011 (cosi' come modificato dal decreto 29 maggio 2012) relativo alle procedure e le modalita' attuative degli obblighi previsti dal decreto ministeriale 10 novembre 2011 (art. 4, comma 2 e art. 5, comma 2) al fine di assicurarne la rintracciabilita' dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; Considerato il ruolo che il corallo rosso ha nella cultura, nell'economia, nell'ambiente del Mar Mediterraneo in generale e dell'Italia in particolare; Valutata l'esigenza di definire apposite linee guida per garantire la corretta applicazione e osservanza delle norme comunitarie/nazionali vigenti in materia di tracciabilita' dei prodotti della pesca, nonche' consentire la certificazione del corallo rosso prelevato nel mare territoriale italiano in tutte le fasi dalla produzione alla trasformazione, alla commercializzazione finale; Considerata la necessita' di adeguare i dati contenuti nel giornale di raccolta del corallo rosso con le informazioni previste dal regolamento (UE) n. 2015/2102 (art. 17-bis) e nel Sistema di raccolta dati (Data reporting system) del GFCM e, in particolare, con quelle relative al numero di colonie prelevate, al diametro basale e al peso delle colonie sotto-taglia; Considerato che la normativa attualmente vigente non prevede il riconoscimento di uno specifico titolo abilitativo che qualifichi gli operatori a svolgere l'attivita' di prelievo del corallo; Considerato che la Regione autonoma della Sardegna e' dotata di una propria legislazione Regionale in materia di raccolta del corallo rosso (legge regionale n. 59 del 5 luglio 1979 e successiva modificazione LR n. 23 del 30 maggio 1989) e di misure gestionali specificate da ultimo dal decreto della Regione Sardegna n. 1064/DecA/21 del 20 aprile 2018 - Disposizioni sulla pesca del corallo rosso per l'anno 2018 nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Regione autonoma della Sardegna - e che tale quadro gestionale rappresenta un valido strumento per l'utilizzazione sostenibile della risorsa corallo rosso e che pertanto va salvaguardato nell'ambito dell'applicazione delle presenti disposizioni nazionali per la raccolta del corallo rosso; Valutata pertanto l'esigenza di individuare tra i requisiti di accesso all'attivita' di prelievo la comprovata esperienza acquisita a livello nazionale o internazionale nell'esercizio della raccolta del corallo rosso, al fine di garantire un adeguato svolgimento dell'attivita' e la salvaguardia della risorsa, nonche' gli ulteriori i requisiti professionali e fisici richiesti dalle leggi vigenti; Considerata la ripartizione delle competenze istituzionali per la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza; Considerata la necessita' di disporre un Piano nazionale per la gestione della raccolta del corallo rosso; Decreta: Art. 1 Ambito di attivita' 1. Il presente decreto reca la disciplina per la raccolta del corallo rosso (Corallium rubrum) e ha validita' su tutte le acque marine del territorio nazionale. 2. E' fatta salva la facolta' delle regioni a statuto speciale di emanare norme piu' restrittive rispetto a quanto disposto e approvato dal presente decreto.