IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio
1965, n. 963», concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Ministero della marina mercantile del 13
gennaio 1979, recante «Istituzione della categoria sommozzatori in
servizio locale» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministero della marina mercantile del 20
ottobre 1986, recante «Disciplina della pesca subacquea
professionale» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la decisione n. 98/416/CE del Consiglio del 16 giugno 1998
relativa all'adesione della Comunita' europea alla Commissione
generale della pesca per il Mediterraneo (CGPM);
Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20
dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica
comune della pesca;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante
«Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca
marittima» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante norme
in materia di modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura,
ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le
misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di
acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010,
n. 96;
Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21
dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo nel quale
si da' atto della necessita' di creare un contesto efficace di
gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilita' tra
la Comunita' e gli Stati membri ed, in particolare, il Capo VII -
Piani di gestione - articoli 18 e 19;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20
novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca,
che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.
811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 4/27
2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE)
n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 e
in particolare gli articoli 17 (notifica preventiva), 43 (porti
designati) e 58 (tracciabilita');
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della
Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime
di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della
politica comune della pesca;
Vista la raccomandazione GFCM/35/2011/2 sullo sfruttamento del
corallo rosso nell'area di competenza della Commissione generale per
la pesca nel Mediterraneo;
Vista la raccomandazione GFCM/36/2012/1 sullo sfruttamento del
corallo rosso nell'area di competenza della Commissione generale per
la pesca nel Mediterraneo che prevede tra l'altro, in attesa dello
sviluppo di un piano adattativo regionale di gestione per il
Mediterraneo, la necessita' di istituire un limitato numero di porti
designati e di trovare dei minimi standard comuni per la raccolta,
quali la profondita' minima di raccolta e la taglia minima di
prelievo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105
del 27 febbraio 2013, recante le disposizioni relative
all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135;
Visto il regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della
pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE
del Consiglio ed, in particolare, in armonia con i disposti degli
articoli 7, 9 e 10 concernenti i tipi di misure di conservazione, i
principi e gli obiettivi dei piani pluriennali nonche' il contenuto
dei medesimi;
Visto il regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della
pesca, in particolare, i disposti degli articoli 2, e 3 che impongono
la definizione delle misure di gestione della pesca secondo i
principi di sostenibilita', basati su approccio precauzionale ed
ecosistemico, conformemente ai migliori pareri scientifici
disponibili;
Vista la nota della direzione generale della sanita' - servizio
prevenzione, prot. uscita n. 18498 del 18 luglio 2014, avente ad
oggetto «Risultanze dei lavori in materia di sicurezza nella pesca
del corallo», concernente gli approfondimenti, in merito, di cui di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21
dicembre 2007 e al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, art.
7;
Visto la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante le disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013-bis;
Visto il regolamento (UE) n. 2015/2102 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 28 ottobre 2015 che modifica il regolamento (UE) n.
1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di
applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel
Mediterraneo) e che inserisce disposizioni sulla conservazione e lo
sfruttamento sostenibile del corallo rosso;
Visto l'art. 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante
«Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori
agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca
illegale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2017, registrato alla Corte dei conti in data 29 marzo 2017,
reg./fl.n. 212, con cui e' stato conferito al dott. Riccardo Rigillo,
dirigente di seconda fascia, l'incarico di funzione dirigenziale di
livello generale di direttore della direzione generale della pesca
marittima e dell'acquacoltura;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
luglio 2017, n. 143, recante adeguamento dell'organizzazione del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma
dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
177;
Vista la raccomandazione della Commissione generale per la pesca
nel Mediterraneo CGPM/35/2011/2 sullo sfruttamento del corallo rosso
nell'area di competenza della Commissione generale per la pesca nel
Mediterraneo;
Vista la raccomandazione della Commissione generale per la pesca
nel Mediterraneo CGPM/36/2012/1 sullo sfruttamento del corallo rosso
nell'area di competenza della Commissione generale per la pesca nel
Mediterraneo che prevede tra l'altro, in attesa dello sviluppo di un
piano adattativo regionale di gestione per il Mediterraneo, la
necessita' di istituire un limitato numero di porti designati e di
trovare dei minimi standard comuni per la raccolta, quali la
profondita' minima di raccolta e la taglia minima di prelievo;
Vista la raccomandazione della Commissione generale per la pesca
nel Mediterraneo CGPM/41/2017/5 sull'adozione di un Piano regionale
adattativo di gestione del corallo rosso nel Mar Mediterraneo che,
sulla base di un approccio precauzionale, e' finalizzato a
contrastare e prevenire il sovra sfruttamento della risorsa
attraverso l'adozione di misure di gestione che consentano di
riportare i tassi di sfruttamento e la capacita' di pesca a livelli
sostenibili;
Viste le raccomandazioni della CGPM che prevedono il divieto di
utilizzo di R.O.V. (Remotely Operated under water Vehicles) per lo
sfruttamento del corallo rosso consentendone l'uso fino al 31
dicembre 2020 esclusivamente per l'osservazione dei banchi di C.
rubrum per scopi scientifici, previa autorizzazione degli Stati
membri CGPM nel contesto di ricerche scientifiche realizzate da
istituzioni scientifiche (raccomandazione GFCM/40/2016/7 e successivo
adeguamento in GFCM/41/2017/5).
Visto il decreto ministeriale del 10 novembre 2011 finalizzato a
dare attuazione alle disposizioni di cui al Titolo V del reg. (CE)
1224/2009 ed al Titolo IV del reg. (UE) 404/2011 inerenti gli
adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilita' e di
registrazione, nonche', gli adempimenti previsti a carico degli
operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del
magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca;
Visto Il decreto del direttore generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura del 28 dicembre 2011 (cosi' come modificato dal
decreto 29 maggio 2012) relativo alle procedure e le modalita'
attuative degli obblighi previsti dal decreto ministeriale 10
novembre 2011 (art. 4, comma 2 e art. 5, comma 2) al fine di
assicurarne la rintracciabilita' dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura;
Considerato il ruolo che il corallo rosso ha nella cultura,
nell'economia, nell'ambiente del Mar Mediterraneo in generale e
dell'Italia in particolare;
Valutata l'esigenza di definire apposite linee guida per garantire
la corretta applicazione e osservanza delle norme
comunitarie/nazionali vigenti in materia di tracciabilita' dei
prodotti della pesca, nonche' consentire la certificazione del
corallo rosso prelevato nel mare territoriale italiano in tutte le
fasi dalla produzione alla trasformazione, alla commercializzazione
finale;
Considerata la necessita' di adeguare i dati contenuti nel giornale
di raccolta del corallo rosso con le informazioni previste dal
regolamento (UE) n. 2015/2102 (art. 17-bis) e nel Sistema di raccolta
dati (Data reporting system) del GFCM e, in particolare, con quelle
relative al numero di colonie prelevate, al diametro basale e al peso
delle colonie sotto-taglia;
Considerato che la normativa attualmente vigente non prevede il
riconoscimento di uno specifico titolo abilitativo che qualifichi gli
operatori a svolgere l'attivita' di prelievo del corallo;
Considerato che la Regione autonoma della Sardegna e' dotata di una
propria legislazione Regionale in materia di raccolta del corallo
rosso (legge regionale n. 59 del 5 luglio 1979 e successiva
modificazione LR n. 23 del 30 maggio 1989) e di misure gestionali
specificate da ultimo dal decreto della Regione Sardegna n.
1064/DecA/21 del 20 aprile 2018 - Disposizioni sulla pesca del
corallo rosso per l'anno 2018 nelle acque territoriali prospicienti
il territorio della Regione autonoma della Sardegna - e che tale
quadro gestionale rappresenta un valido strumento per l'utilizzazione
sostenibile della risorsa corallo rosso e che pertanto va
salvaguardato nell'ambito dell'applicazione delle presenti
disposizioni nazionali per la raccolta del corallo rosso;
Valutata pertanto l'esigenza di individuare tra i requisiti di
accesso all'attivita' di prelievo la comprovata esperienza acquisita
a livello nazionale o internazionale nell'esercizio della raccolta
del corallo rosso, al fine di garantire un adeguato svolgimento
dell'attivita' e la salvaguardia della risorsa, nonche' gli ulteriori
i requisiti professionali e fisici richiesti dalle leggi vigenti;
Considerata la ripartizione delle competenze istituzionali per la
vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza;
Considerata la necessita' di disporre un Piano nazionale per la
gestione della raccolta del corallo rosso;
Decreta:
Art. 1
Ambito di attivita'
1. Il presente decreto reca la disciplina per la raccolta del
corallo rosso (Corallium rubrum) e ha validita' su tutte le acque
marine del territorio nazionale.
2. E' fatta salva la facolta' delle regioni a statuto speciale di
emanare norme piu' restrittive rispetto a quanto disposto e approvato
dal presente decreto.