Art. 10
Ulteriori misure urgenti
per l'assistenza alla popolazione
1. Al fine di sostenere i nuclei familiari la cui abitazione
principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in
parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti
delle competenti autorita', adottati a seguito dell'eccezionale
evento sismico di cui in premessa, il Commissario delegato, anche
avvalendosi dei sindaci, e' autorizzato a riconoscere un contributo
per il trasloco dei beni mobili ubicati nella predetta abitazione,
nel limite massimo di € 1.500,00, nonche' a reperire appositi
depositi temporanei, ove custodire i citati beni, fino al ripristino
dell'immobile e comunque non oltre la vigenza dello stato di
emergenza.
2. Agli oneri connessi all'attuazione delle misure di cui al
presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'art.
15.