Art. 11
Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40
del decreto legislativo n. 1/2018
1. Il Commissario delegato, avvalendosi delle strutture regionali
competenti, provvede all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi
richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle
organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei
rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione
dell'emergenza in rassegna. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi
al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i procedimenti
di verifica, autorizza il Commissario delegato a procedere alla
liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere sulle risorse
finanziarie di cui all'art. 15.