Art. 12
Disposizioni per assicurare il presidio
nei territori interessati
1. Al fine di assicurare il presidio nei territori dei comuni di
cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 di dicembre 2018
colpiti dall'evento di cui in premessa, il contingente delle Forze di
polizia di cui all'art. 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
125, ai sensi dell'art. 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, e' integrato di centoventi unita' nell'arco delle 24 ore, per
la durata di novanta giorni, a decorrere dal 26 dicembre 2018.
All'impiego del predetto contingente straordinario si provvede
secondo le disposizioni all'uopo vigenti, nonche' secondo le
direttive del prefetto interessato.
2. Agli oneri conseguenti all'integrazione del contingente prevista
dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui
all'art. 15.