Art. 15
Copertura finanziaria
1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative
d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede con le risorse
previste nella delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre
2018.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente
ordinanza, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita'
speciale intestata al Commissario delegato.
3. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi
dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2018
Il Capo del Dipartimento: Borrelli