Art. 2
Deroghe
1. Per la realizzazione dell'attivita' di cui alla presente
ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il
Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo
individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione,
in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96,
97, 98 e 99;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6,
secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis,
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20;
articoli 24, 45 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23,
26, 136, 142, 146, 147, 152, 159 e relative norme di attuazione;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182,
183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197,
198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230 e
231;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle
attivita' previste dalla presente ordinanza.
2. Per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente
ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono
avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli
articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la
redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art.
163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al
comma 7 dell'art. 163 possono essere derogati. Di conseguenza e'
derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art.
163.
3. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel rispetto
dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli
interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in
deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50:
21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche
in assenza della delibera di programmazione;
24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di
progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso
di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei
requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento
delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze
emergenziali;
25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e
l'accelerazione della procedura concernente la valutazione
dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della
progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario,
l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti
appaltanti, ancorche' dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti
pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in
possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e
dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali
derivanti dalle esigenze emergenziali;
32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la
semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della
relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la
deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), e' consentita nei limiti di
€ 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 e' riferita alle
tempistiche e modalita' delle comunicazioni ivi previste, da
esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto
emergenziale;
35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi
omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarita', da rinnovare
periodicamente entro il periodo emergenziale;
37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed
autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di
qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi
prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;
40, 52 e 58, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione
differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal
contesto emergenziale lo richiedono;
59, comma 1-bis, allo scopo di consentire l'affidamento anche
sulla base del progetto definitivo;
60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura
per la scelta del contraente;
63, comma 2, lettera c), relativamente alla possibilita' di
consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa
pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta
del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela
della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui
alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potra' essere
utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la
verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma 6,
lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
95, relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di
aggiudicazione con il prezzo piu' basso anche al di fuori delle
ipotesi previste dalla norma;
97, relativamente alla possibilita' di esercitare la facolta' di
esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse
non e' inferiore a cinque;
105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto
di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore,
effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le
modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n.
50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei
subappaltatori di cui al comma 6;
106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei
documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini
previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC;
157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure
semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione
e connessi, secondo le modalita' ed entro i limiti stabiliti dalla
presente ordinanza;
215, allo scopo di pervenire alla tempestiva approvazione dei
progetti.
4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione
dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di
cui al comma 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a
procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai
sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016,
mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art.
86, ovvero tramite altre idonee modalita' compatibili con la gestione
della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti
responsabili delle procedure.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini
dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi
alle attivita' di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al
comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 36 e
63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove
possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque
operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei
requisiti, secondo le modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del
decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono
selezionati all'interno delle white list delle prefetture.
6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi
di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 possono
prevedere penalita' adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto
previsto dall'art. 113-bis del decreto legislativo n. 50/2016 e
lavorazioni su piu' turni giornalieri, nel rispetto delle norme
vigenti in materia di lavoro.
7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture strettamente connesse alle attivita' di cui alla
presente ordinanza, i soggetti di cui al comma 1 possono verificare
le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n.
50/2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto,
assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione
emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.
Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di
verifica, il soggetto aggiudicatario e' liquidato ai sensi dell'art.
163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture
eventualmente gia' realizzata.