Art. 3 
 
                  Contributi autonoma sistemazione 
 
  1. Il Commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei  sindaci,  e'
autorizzato ad  assegnare  ai  nuclei  familiari  la  cui  abitazione
principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in
parte, ovvero sia stata sgomberata  in  esecuzione  di  provvedimenti
delle competenti autorita',  adottati  a  seguito  degli  eccezionali
eventi sismici di cui  in  premessa,  un  contributo  per  l'autonoma
sistemazione stabilito  rispettivamente  in €  400,00  per  i  nuclei
monofamiliari, in € 500,00 per i nuclei  familiari  composti  da  due
unita', in € 700,00 per quelli composti da tre  unita',  in €  800,00
per quelli composti da quattro unita', fino ad un massimo di € 900,00
mensili per i nuclei familiari composti  da  cinque  o  piu'  unita'.
Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore
a 65 anni, portatrici di handicap o disabili con una  percentuale  di
invalidita'  non  inferiore  al  67%,  e'  concesso   un   contributo
aggiuntivo  di  €  200,00  mensili  per  ognuno  dei  soggetti  sopra
indicati, anche oltre il limite massimo di € 900,00 mensili  previsti
per il nucleo familiare. 
  2. I benefici  economici  di  cui  al  comma  1,  sono  concessi  a
decorrere  dalla  data  indicata  nel   provvedimento   di   sgombero
dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per
il  rientro  nell'abitazione,  ovvero  si  sia  provveduto  ad  altra
sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non oltre  la
data di scadenza dello stato di emergenza. 
  3. Il contributo di cui al presente articolo  e'  alternativo  alla
fornitura  gratuita  di   alloggi   da   parte   dell'amministrazione
regionale, provinciale o comunale. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo,  il
Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui  all'art.
15.