Art. 3 Contributi autonoma sistemazione 1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito degli eccezionali eventi sismici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in € 400,00 per i nuclei monofamiliari, in € 500,00 per i nuclei familiari composti da due unita', in € 700,00 per quelli composti da tre unita', in € 800,00 per quelli composti da quattro unita', fino ad un massimo di € 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o piu' unita'. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatrici di handicap o disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare. 2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza. 3. Il contributo di cui al presente articolo e' alternativo alla fornitura gratuita di alloggi da parte dell'amministrazione regionale, provinciale o comunale. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 15.