Art. 3
Contributi autonoma sistemazione
1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, e'
autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione
principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in
parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti
delle competenti autorita', adottati a seguito degli eccezionali
eventi sismici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma
sistemazione stabilito rispettivamente in € 400,00 per i nuclei
monofamiliari, in € 500,00 per i nuclei familiari composti da due
unita', in € 700,00 per quelli composti da tre unita', in € 800,00
per quelli composti da quattro unita', fino ad un massimo di € 900,00
mensili per i nuclei familiari composti da cinque o piu' unita'.
Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore
a 65 anni, portatrici di handicap o disabili con una percentuale di
invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo
aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra
indicati, anche oltre il limite massimo di € 900,00 mensili previsti
per il nucleo familiare.
2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a
decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero
dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per
il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra
sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non oltre la
data di scadenza dello stato di emergenza.
3. Il contributo di cui al presente articolo e' alternativo alla
fornitura gratuita di alloggi da parte dell'amministrazione
regionale, provinciale o comunale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il
Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art.
15.