Art. 4
Sospensione dei mutui
1. In ragione del grave disagio socio economico derivante
dall'evento in premessa citato, che ha colpito i soggetti residenti o
aventi sede legale e/o operativa nei comuni di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, detto evento costituisce
causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli
edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla
gestione di attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei
medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del
danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed
integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e
bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilita' o all'abitabilita'
del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione
dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi
mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della
sola quota capitale.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano
i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e
pubblicato nel proprio sito internet, della possibilita' di chiedere
la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei
pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'accordo
del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in
tema di sospensione dei pagamenti, nonche' il termine, non inferiore
a trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di sospensione.
Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali
informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese
fino al 30 giugno 2019, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le
rate in scadenza entro la predetta data.